Case File Transfer for Fee Dispute Litigation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn attorney requested the temporary transfer of a closed criminal case file to a civil court, where a lawsuit was pending to recover legal fees incurred for representation in the criminal matter. The reviewing court granted the request, reasoning that Article 27 of the Criminal Procedure Code permits the inspection of case files when a legitimate legal interest outweighs the personal rights of those involved, and in this instance, a clear nexus existed between the transferred file and the ongoing civil dispute concerning the fees. The court further stipulated that the file would be sent directly to the civil authority, allowing inspection by the parties but prohibiting the extraction of copies due to the sensitive nature of the underlying criminal facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 39 lit. f LTG; Case File Transfer for Fee Dispute Litigation: The reviewing court granted the request, reasoning that Article 27 of the Criminal Procedure Code permits the inspection of case files when a legitimate legal interest outweighs the personal rights of those involved, and in this instance, a clear nexus existed between the transferred file and the ongoing civil dispute concerning the fees. The court further stipulated that the file would be sent directly to the civil authority, allowing inspection by the parties but prohibiting the extraction of copies due to the sensitive nature of the underlying criminal facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe request to recall the criminal case file was accepted based on this article.
This article was cited in conjunction with the imposition of court costs.
Testo completo
Incarto n. 60.2010.347 · Lugano 6 dicembre 2010 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21/22.10.2010 presentata dalla
IS 1 tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.L’avvocato __________ ha patrocinato __________ in un noto ed importante procedimento penale per fatti accaduti nel __________. Il procedimento penale è concluso.
2.Presso la Pretura istante è pendente un’azione civile ordinaria (inc. __________ promossa dall’avv. __________ teso all’ottenimento del pagamento del suo onorario per il patrocinio nel surriferito procedimento penale. In questo ambito la Pretura istante ha ammesso il richiamo in sede civile dell’incarto penale TPC __________. Da qui la presente procedura.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
4.Come ricordato dalla prassi di questa Camera, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
5.Nel presente caso è dato un nesso tra l’incarto richiamato e l’oggetto della vertenza civile, di modo che è pacifico l’interesse giuridico legittimo.
6.L’istanza è accolta. Considerata la delicatezza dei
fatti alla base del procedimento penale, l’incarto sarà inviato direttamente dal Tribunale penale cantonale alla Pretura istante, che potrà mettere a disposizione delle parti l’incarto ma senza la possibilità di estrarre copie.
7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della Pretura istante che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
3. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria