Accused Denied Access to Dismissed Domestic Dispute Case File
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, who was the accused in a criminal proceeding concerning a domestic dispute that ultimately resulted in a dismissal without prejudice because the complainant did not pursue continuation after a suspension, sought a copy of the case file; the court rejected the request, reasoning that although former parties generally benefit from a presumption of legitimate legal interest for inspection of closed files, in this specific instance, given the sensitive nature of the family dispute and the absence of specific justification from the applicant, the reasons leading to the dismissal—particularly the family aspect—outweighed the applicant's interest in accessing the documents.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 78 LTF, Art. 81 LTF, art. 90 a 93 LTF; Accused Denied Access to Dismissed Domestic Dispute Case File: 3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*".
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was explicitly cited as the legal basis for ruling on the request to inspect case files, leading to the rejection of the request.
Cited in the section detailing the right to appeal to the Federal Tribunal against this decision.
Cited in the section detailing the deadline for appeal to the Federal Tribunal.
Cited to specify the permissible grounds for appeal to the Federal Tribunal.
Cited to define the type of appeal admissible to the Federal Tribunal against this decision.
Cited to regulate the standing to appeal to the Federal Tribunal.
Testo completo
Incarto n. 60.2010.341 · Lugano 6 dicembre 2010/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13/14.10.2010 presentata da
IS 1 tendente ad ottenere copia di atti di un procedimento penale a suo carico;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di una lite familiare, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di IS 1 (inc. MP __________) conclusosi, dopo sospensione, con l’emanazione del decreto di non luogo a procedere 17.10.2005 (NLP __________).
2.Con scritto 13.10.2010 il qui istante ha chiesto di ricevere copia del rapporto relativo ai fatti del 2005. Il procuratore pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*".
4.In concreto, pur essendo stato l’istante parte (quale querelato) nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8, p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
5.Nel presente caso, occorre anzitutto considerare che il procedimento si è concluso in quanto, dopo la sospensione chiesta dalla moglie, la stessa non ha richiesto la continuazione nei sei mesi successivi. Occorre inoltre considerare che i fatti riguardano un aspetto delicato quale una lite in famiglia. In questa situazione, ed in mancanza di una motivazione specifica da parte dell’istante, occorre far prevalere le ragioni che hanno portato dapprima alla sospensione del procedimento penale ed in seguito al decreto di non luogo a procedere sopraindicato. Per questi motivi, l’istanza è respinta.
6.Data la particolare situazione, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria