Agency Access to Criminal Records for Welfare Verification
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn applicant agency sought access to the records of a criminal proceeding against an individual who had received welfare benefits, an application unopposed by the public prosecutor and the individual's defense counsel, who was also appealing a final conviction to the Federal Tribunal. The court granted the request, reasoning that the requesting agency demonstrated a legitimate legal interest under Article 27 of the Code of Criminal Procedure because the criminal case files might contain information essential for verifying the individual's actual financial situation, as required by social assistance laws, which legally outweighed the personal rights of the implicated parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Laps; Agency Access to Criminal Records for Welfare Verification: The court granted the request, reasoning that the requesting agency demonstrated a legitimate legal interest under Article 27 of the Code of Criminal Procedure because the criminal case files might contain information essential for verifying the individual's actual financial situation, as required by social assistance laws, which legally outweighed the personal rights of the implicated parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final orders as the basis for granting the request for access to the files because a legitimate legal interest was established.
Cited in the final orders in conjunction with the grounds for granting the request and waiving costs.
Cited in the final orders in conjunction with the grounds for granting the request and waiving costs.
Testo completo
Incarto n. 60.2010.339 · Lugano 30 novembre 2010/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11/13.10.2010 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale relativo ad una persona che ha beneficiato di prestazioni assistenziali;
richiamate le osservazioni 15/18.10.2010 del procuratore pubblico Mario Branda mediante le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta;
richiamate le osservazioni 2/3.11.2010 del patrocinatore di PI 2 mediante le quali comunica di non opporsi alla richiesta di accesso agli atti, e, al contempo, riferisce di aver impugnato al Tribunale federale la sentenza emanata nei suoi confronti dalla Corte di cassazione e di revisione penale il 16.9.2010;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A carico di PI 2 e di altre persone, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale sfociato, per quanto riguarda quest’ultimo, in una condanna pronunciata dalla Corte delle assise criminali di data 12.2.2010 (inc. TPC __________) a quattro anni e sei mesi di pena detentiva.
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello ha accolto solo parzialmente il gravame presentato da PI 2, riducendo la pena a quattro anni e tre mesi (sentenza 16.9.2010, inc. CCRP __________).
Contro la decisione dell’ultima istanza cantonale il patrocinatore ha riferito di aver presentato ricorso al Tribunale federale.
2.Con la presente procedura, l’Ufficio istante chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento penale surriferito. Il procuratore pubblico ed il patrocinatore di PI 2 non si sono opposti alla richiesta di accesso agli atti.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*".
4.Nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dall’autorità istante nella sua richiesta e la finalità per cui è chiesta la
compulsazione degli atti e considerati la Laps, gli art. 1 ss., 59 ss. e in particolare l’art. 67 della Legge sull’assistenza sociale dell’8.3.1971 (RL
6.4.11.1) (di seguito Las), l’art. 1 e l’art. 2 lit. a del Regolamento sull’assistenza sociale del 18.2.2003 (RL 6.4.11.1.1.) – si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, poiché alcuni atti del procedimento penale di cui all’incarto penale a carico di PI 2 potrebbero essere utili all’Ufficio istante per accertare l’effettiva situazione finanziaria di quest’ultimo.
5.L'istanza è accolta. Un rappresentante dell’Ufficio istante potrà esaminare gli atti dell’incarto penale presso il Ministero pubblico.
6.Non si prelevano tassa di giustizia e spese, in considerazione della natura dell'istante, della Laps e della Las.
Per questi motivi,
visti l'art. 27 CPP, la Laps, la Las ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2.Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria