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60.2010.338 • CRP TI 60.2010.338 Generato dall'IA

Medical Board Access to Criminal Investigation Files Upheld

Numero d'incarto 60.2010.338
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An administrative office, tasked with oversight and potential disciplinary action regarding a medical professional, sought access to the full files of an ongoing criminal investigation against that physician for alleged professional misconduct, while the physician's counsel argued the request was premature pending the criminal magistrate's decision. The appellate panel granted the request, reasoning that the administrative office possessed a legitimate legal interest under the relevant statute to access the records for evaluating potential disciplinary or cautionary measures, as such evaluation primarily relies on the factual basis contained in the files, which is relevant even before the criminal proceedings conclude.

Regesto Legislator

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Art. 193 CP, Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 22 Lsan, Art. 23 Lsan, Art. 24 Lsan; Medical Board Access to Criminal Investigation Files Upheld: The appellate panel granted the request, reasoning that the administrative office possessed a legitimate legal interest under the relevant statute to access the records for evaluating potential disciplinary or cautionary measures, as such evaluation primarily relies on the factual basis contained in the files, which is relevant even before the criminal proceedings conclude.

Parole chiave

Generato dall'IA
fascicolo medico atti istruttori penali violazione dei doveri professionali consultazione degli atti base fattuale procedura disciplinare Istanza di ispezione degli atti

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 CPP

This article formed the basis for granting the request to access the case files.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the dispositive to specify the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 82 ss. LTF

Cited in the dispositive regarding the possibility of an appeal in matters of public law to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 60.2010.338 · Lugano 30 novembre 2010/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 12/13.10.2010 presentata dal

IS 1 tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale a carico di un medico;

richiamate le osservazioni 29.10/2.11.2010 del patrocinatore del medico interessato mediante le quali ritiene prematura la richiesta e chiede sia sospesa fino all’emanazione di una decisione da parte del magistrato penale;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di un medico psichiatra in riferimento all’infrazione dell’art. 193 CP (inc. MP __________). L’inchiesta è allo stadio dell’istruzione formale, avendo il procuratore pubblico promosso l’accusa.

In data 6.10.2010 il magistrato inquirente ha operato una segnalazione all’Ufficio qui istante ai sensi dell’art. 68 cpv. 2 della Legge cantonale sul promovimento della salute.

2.A seguito della segnalazione, l’Ufficio istante chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento per adempiere alle proprie incombenze. Il rappresentante legale del medico psichiatra giudica prematura la richiesta e chiede di sospenderla fino all’emanazione di una decisione in ambito penale.

3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*".

4.Questa Camera, vista la sempre maggior frequenza di istanze di ispezione di atti di procedimenti penali, con riferimento alla sua

sentenza del 6.2.2003 (inc. CRP __________), ha ritenuto di rilasciare il 20.2.2003 un'autorizzazione di massima sulla base segnatamente delle seguenti argomentazioni: *"Al Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan), incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di dubbio. Ciò premesso, riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare attenzione nella valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta di ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari, anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi casi questa esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti specificamente al procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa delle parti e delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la formalizzazione dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura il diritto di essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la valutazione da compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan ponga difficoltà*".

5.Nel presente caso, è certamente dato un interesse giuridico legittimo dell’Ufficio istante (in relazione con le funzioni che esercita in seno al __________) ad accedere agli atti del procedimento penale surriferito: tra le proprie funzioni rientrano quelle di adottare eventuali provvedimenti cautelari o provvedimenti disciplinari.

La richiesta di accesso non è per nulla prematura, poiché la valutazione della situazione dal punto di vista deontologico e disciplinare si fonda principalmente sui fatti e non sulle conclusioni giuridiche di pertinenza del procuratore pubblico.

Gli atti del procedimento, già allo stadio attuale, sono certamente di una certa rilevanza per la valutazione di pertinenza dell’Ufficio istante.

6.L’istanza è accolta. Dopo la crescita in giudicato della presente decisione, un rappresentate dell’ufficio istante potrà visionare gli atti presso il Ministero pubblico.

7.Vista la particolarità del caso ed essendo l’istante un ente pubblico, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.

Per questi motivi,

visti l'art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico giusta gli art. 82 ss. LTF al Tribunale federale entro 30 giorni dalla sua intimazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

4. Intimazione:

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria