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60.2010.331 • CRP TI 60.2010.331 Generato dall'IA

Administrative Office Access to Animal Mistreatment Case Records

Numero d'incarto 60.2010.331
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An administrative office filed an application to review the records of a criminal proceeding initiated against an individual for animal mistreatment, subsequent to the filing of an indictment. The court granted the application, reasoning that the requesting office possessed a legitimate legal interest in accessing the case files, derived from its competencies under federal and cantonal animal protection laws, which outweighed the personal rights of the parties involved, thereby satisfying the requirements for granting inspection under the relevant procedural code article.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, art. 64 LTF; Administrative Office Access to Animal Mistreatment Case Records: The court granted the application, reasoning that the requesting office possessed a legitimate legal interest in accessing the case files, derived from its competencies under federal and cantonal animal protection laws, which outweighed the personal rights of the parties involved, thereby satisfying the requirements for granting inspection under the relevant procedural code article.

Parole chiave

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consultazione degli atti atti penali diritto di controllo controllo della procedura diritto di visita applicazione delle leggi

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 CPP

This article is explicitly cited as the basis for granting the request for inspection of the criminal case files in order 1.

art. 27 CPP

This article is cited in the preamble to the decision as the applicable provision.

art. 64 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, the principle of waiving court fees and expenses (similar to the purpose of Art. 64 LTF) is established in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 60.2010.331 · Lugano 29 novembre 2010/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 7.10.2010 presentata dall’

IS 1 tendente ad ottenere l’autorizzazione a visionare gli atti di un procedimento penale;

richiamate le osservazioni 11/13.10.2010 del procuratore pubblico Mario Branda mediante le quali preavvisa favorevolmente l’istanza;

ritenuto che PI 2, interpellata, non ha preso posizione;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale nei confronti di PI 2 per titolo di maltrattamento di animali (inc. __________). Il procedimento è sfociato nel decreto d’accusa del 4.10.2010 (__________).

2.A seguito di uno scritto del procuratore pubblico del 4.10.2010, l’Ufficio qui istante ha presentato un’istanza di consultazione degli atti del procedimento penale.

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),

stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle

parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.

4.Nel presente caso è dato certamente un interesse giuridico legittimo dell’Ufficio istante ad accedere agli atti dell’incarto penale, considerati l’oggetto del medesimo e le competenze di cui all’art. 24 della Legge federale sulla protezione degli animali e dell’art. 3 della Legge cantonale di applicazione.

5.L’istanza è accolta. Un rappresentante dell’Ufficio istante potrà visionare gli atti del procedimento penale presso la cancelleria di questa Camera.

6.Considerati la natura dell’istante e lo scopo della richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria