Office Access to Criminal Immigration File Granted Over Privacy Rights
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn office filed a request to access the files of a criminal proceeding concerning another individual who had faced charges related to illegal immigration, which resulted in a decision of non-lieu for some counts and a conviction for incitement to illegal stay after the initial opposition was withdrawn. The court granted the request for access, reasoning that the requesting office demonstrated a legitimate legal interest in reviewing the documents, partly evidenced by prior communications from the public prosecutor and the fact that the subject of the investigation was receiving partial disability benefits, which interest was deemed to prevail over the personal rights of the implicated parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116 cpv. 1 LStr, Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP; Office Access to Criminal Immigration File Granted Over Privacy Rights: The court granted the request for access, reasoning that the requesting office demonstrated a legitimate legal interest in reviewing the documents, partly evidenced by prior communications from the public prosecutor and the fact that the subject of the investigation was receiving partial disability benefits, which interest was deemed to prevail over the personal rights of the implicated parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited when pronouncing the decision to grant the request for access to the case files.
This procedural order explicitly states that no judicial fees or costs are to be levied.
Testo completo
Incarto n. 60.2010.326 · Lugano 29 novembre 2010/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 29.9/5.10.2010 presentata dall’
IS 1 tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale;
premesso che la richiesta è stata inviata dapprima al Ministero pubblico, poi alla Pretura penale che a sua volta l’ha trasmessa a questa Camera per evasione in data 4/5.10.2010;
richiamato lo scritto 12/14.10.2010 del procuratore pubblico Chiara Borelli mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;
richiamata la comunicazione del 18/19.10.2010 di PI 2 mediante la quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 per titolo di infrazione alla Legge federale sugli stranieri ed altre infrazioni (inc. MP __________). L’incarto si è concluso con l’emanazione di un decreto di non luogo a procedere (NLP __________) e di un decreto d’accusa (DA __________), quest’ultimo per il reato di incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale (art. 116 cpv. 1 LStr). L’opposizione inizialmente interposta è stata successivamente ritirata.
2.A seguito di segnalazioni da parte del Ministero pubblico, l’Ufficio istante chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento penale.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*".
4.Nel presente caso, con riferimento alle comunicazioni 21.1.2009 e 3.2.2009 del Ministero pubblico all’Ufficio istante ed al fatto che PI 2 percepisce una parziale rendita AI, è dato un interesse giuridico legittimo alla consultazione degli atti.
5.L’istanza è accolta. Gli atti potranno essere esaminati presso la cancelleria della Pretura penale.
6.Considerata la particolarità del caso, si rinuncia alla riscossione della tassa di giustizia e della spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria