Remittal of Criminal File to Civil Court for Visitation Proceedings
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe reviewing panel considered a request from a lower civil court, which was handling a pending visitation rights case, to obtain the file of a criminal investigation opened based on a recent complaint. The court granted the request to remit the criminal file to the civil authority, reasoning that jurisprudence permits the disclosure of criminal case files to judicial authorities when the request pertains to a pending proceeding, is compatible with the relevant procedural code, is issued by the competent judicial authority, and there is a clear connection (pertinence) between the requested file and the requesting proceeding, which was established in this instance as the requested file was pertinent to the civil matter.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 39 lit. f LTG; Remittal of Criminal File to Civil Court for Visitation Proceedings: The court granted the request to remit the criminal file to the civil authority, reasoning that jurisprudence permits the disclosure of criminal case files to judicial authorities when the request pertains to a pending proceeding, is compatible with the relevant procedural code, is issued by the competent judicial authority, and there is a clear connection (pertinence) between the requested file and the requesting proceeding, which was established in this instance as the requested file was pertinent to the civil matter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article provided the basis for granting the request to allow inspection and transfer of case files.
This article was cited in the decision preamble and governs the allocation of court fees (costs).
Testo completo
Incarto n. 60.2010.311 · Lugano 27 settembre 2010/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21/22.9.2010 presentata dalla
IS 1 tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.In data 30.8.2010 PI 3 ha presentato al Ministero pubblico una denuncia a carico di PI 1 per diversi titoli di reato.
2. Presso la Pretura istante è pendente una procedura relativa al diritto di visita (inc. __________). In questo ambito il giudice civile ha disposto il richiamo in quella sede dell’incarto penale.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
4. Come ricordato dalla prassi di questa Camera, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
5. Nel presente caso è pacifico che l’incarto richiamato sia pertinente all’oggetto della procedura civile. È quindi dato un interesse giuridico legittimo.
6. L’istanza è accolta. Il Ministero pubblico trasmetterà alla Pretura istante l’incarto di cui alla denuncia 30.8.2010 di PI 3.
7. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria