Entity Access to Criminal File of State Official Limited Pending Accused's Access
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn entity sought access to the file of a criminal proceeding against a state official regarding sexual offenses against minors, which was also the basis for an administrative disciplinary inquiry initiated by the State Council. The court granted the request in principle, recognizing the applicant's legitimate legal interest under the relevant procedural code, but restricted access to be temporally contingent upon the accused also having access, materially limited to the official's statements (with no photocopying allowed), and entirely excluding documents relating to the victims, deeming the request premature only in its initial scope.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, ogni altra norma applicabile, Non si prelevano tassa di giustizia e spese; Entity Access to Criminal File of State Official Limited Pending Accused's Access: The court granted the request in principle, recognizing the applicant's legitimate legal interest under the relevant procedural code, but restricted access to be temporally contingent upon the accused also having access, materially limited to the official's statements (with no photocopying allowed), and entirely excluding documents relating to the victims, deeming the request premature only in its initial scope.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for granting the access request in order 1.
Cited generally in conjunction with Art. 27 CPP for the pronouncement.
This order addresses the non-imposition of court fees and costs (a procedural/financial ruling).
Testo completo
Incarto n. 60.2010.277 · Lugano 27 settembre 2010/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26/30.8.2010 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale a carico di un funzionario dello Stato in relazione all’apertura di un’inchiesta amministrativa-disciplinare;
richiamate le osservazioni 6.9.2010 del procuratore pubblico Clarissa Torricelli, mediante le quali comunica che l’istanza è prematura, riferita alla totalità dell’incarto;
richiamate le osservazioni 6/7.9.2010 del patrocinatore del funzionario sotto inchiesta, mediante le quali comunica che l’istanza appare prematura;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A carico di PI 2 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale per reati contro l’integrità sessuale per fatti commessi su più anni nei confronti di alcuni minorenni (inc. MP __________). Il procedimento è nella fase istruttoria.
2. Con risoluzione del 17.8.2010, il Consiglio di Stato del Canton Ticino ha deciso l’apertura di un’inchiesta amministrativa disciplinare a carico di PI 2, affidando la conduzione della stessa alla Sezione qui istante, che a questo scopo chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento. Il procuratore pubblico e il patrocinatore dell’accusato ritengono l’istanza prematura, considerato che anche le parti non hanno ancora accesso agli atti.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*.”
4. Nel presente caso è pacifica l’esistenza di un interesse giuridico legittimo, come espressamente previsto per casi simili nei lavori legislativi preparatori (Rapporto della speciale commissione del parlamento dell’8.11.1994, p. 19).
5. L’istanza è di principio accolta. L’accesso agli atti è però limitato: temporalmente, dopo che anche l’accusato (ed il suo patrocinatore) avrà avuto accesso ai medesimi; materialmente, ai soli verbali dell’accusato, che un rappresentante dell’Ufficio istante potrà consultare, prendendo delle note, ma senza fotocopiarli. Dall’esame degli atti sono esclusi i documenti e atti relativi alle vittime.
6. Considerate le particolarità del caso, si rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria