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60.2010.265 • CRP TI 60.2010.265 Generato dall'IA

Agency Access to Criminal Case Files for Benefit Verification

Numero d'incarto 60.2010.265
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An official agency sought access to the files of a concluded criminal proceeding against an individual who had received social assistance benefits, in order to verify whether the individual had received reportable income during the benefit period. The court granted the request, reasoning that the agency demonstrated a legitimate legal interest under relevant social assistance laws, which outweighed the personal rights of the implicated party, thereby meeting the requirements of the procedural code allowing inspection of case files when a legitimate interest prevails over personal rights.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 78 LTF, Art. 81 LTF; Agency Access to Criminal Case Files for Benefit Verification: The court granted the request, reasoning that the agency demonstrated a legitimate legal interest under relevant social assistance laws, which outweighed the personal rights of the implicated party, thereby meeting the requirements of the procedural code allowing inspection of case files when a legitimate interest prevails over personal rights.

Parole chiave

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atti penali consultazione degli atti diritti procedurali diritto di controllo prestazioni dell'assistenza sociale prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 CPP

Cited in the operative section (point 1) as the basis for granting the request to access the files.

art. 78 LTF

Cited in the procedural information (point 3) concerning the right to appeal to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 60.2010.265 · Lugano 27 settembre 2010/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 12.7/18.8.2010 presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale relativo ad una persona che ha beneficiato di prestazioni assistenziali;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per evasione a questa Camera con scritto 17/18.8.2010;

richiamate le osservazioni tardive di PI 1 inviate con lettera manoscritta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.A carico di PI 1 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con un decreto d’accusa del 17.5.2010 (DA __________ cresciuto in giudicato.

2. Con la presente istanza, l’Ufficio richiedente domanda di poter esaminare gli atti

del procedimento penale, onde verificare se PI 1 ha ricevuto degli introiti nel periodo in cui ha percepito le prestazioni sociali. Il Ministero

pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera, mentre PI 1, con osservazioni tardive, ha ritenuto di essersi comportata correttamente.

3. L’art.

27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*".

4. Nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dall’autorità istante nella sua richiesta e la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti e considerati la Laps, gli art. 1 ss., 59 ss. e in particolare l’art. 67 della Legge sull’assistenza sociale dell’8.3.1971 (RL 6.4.11.1) (di seguito Las), l’art. 1 e l’art. 2 lit. a del Regolamento sull’assistenza sociale del 18.2.2003 (RL 6.4.11.1.1.) – si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, poiché alcuni atti del procedimento penale di cui all’incarto penale MP __________ potrebbero essere utili all’Ufficio istante per accertare l’effettiva situazione finanziaria di PI 1.

5. L'istanza è accolta. Un rappresentante dell’Ufficio istante potrà esaminare gli atti dell’incarto penale presso la segreteria di questa Camera, previo contatto per fissare una data.

6. Non si prelevano tassa di giustizia e spese, in considerazione della natura dell'istante, della Laps e della Las.

Per questi motivi,

visti l'art. 27 CPP, la Laps, la Las ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria