Government Department Access to Criminal Records Granted Over Privacy Concerns
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA government department sought access to records concerning an individual, referencing a prior conviction for assault from 2008 and submitting the required authorization form, leading the Appeals Court to grant the request. The court reasoned that under the relevant procedural code, access to case files can be permitted if the requesting party demonstrates a legitimate legal interest that outweighs the personal rights of the implicated parties, and in this instance, the department's interest, coupled with the subject's consent, satisfied this requirement, resulting in the requested information, including the prior conviction decision, being released to the department without assessment of judicial fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, ogni altra norma applicabile; Government Department Access to Criminal Records Granted Over Privacy Concerns: The court reasoned that under the relevant procedural code, access to case files can be permitted if the requesting party demonstrates a legitimate legal interest that outweighs the personal rights of the implicated parties, and in this instance, the department's interest, coupled with the subject's consent, satisfied this requirement, resulting in the requested information, including the prior conviction decision, being released to the department without assessment of judicial fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article, cited in the concluding pronouncement, forms the legal basis for granting the request to inspect case files.
This general clause is cited alongside Art. 27 CPP in the formal preamble to the ruling.
Testo completo
Incarto n. 60.2010.264 · Lugano 27 settembre 2010/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/16.8.2010 presentata dal
IS 1 tendente a conoscere lo stato attuale di eventuali inchieste a carico di un milite;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A carico di PI 3, il sostituto magistrato dei minorenni ha emanato una decisione di condanna in data 9.10.2008 per aggressione avvenuta nel marzo del 2008.
2. Con la presente istanza, il Dipartimento interessato chiede di poter conoscere eventuali procedimenti pendenti o conclusi: allega il formulario di autorizzazione al controllo.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
4. Nel presente caso, con riferimento alle norme indicate nell’istanza e ritenuto l’accordo della persona interessata, si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo a favore del Dipartimento istante.
5. L’istanza è accolta. Copia della decisione del sostituto magistrato dei minorenni sarà allegata alla copia della presente decisione destinata al Dipartimento istante.
6. Considerati la natura dell’istante e lo scopo della richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria