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60.2010.252 • CRP TI 60.2010.252 Generato dall'IA

Extension of Pre-Trial Detention Due to Trial Postponement

Numero d'incarto 60.2010.252
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A request was made to extend the pre-trial detention of an accused individual facing charges including attempted murder, as the scheduled public trial was postponed until September 20, 2010, due to the court's workload, which the prosecutor favored and the accused did not oppose. The court granted the extension, reasoning that the existing grounds for detention (serious indications of guilt and overriding public interest, specifically a concrete danger of recidivism confirmed by a prior expert report) remained valid, and the proportionality principle was respected because the brief extension would not exceed the likely sentence duration, nor did the delay violate the principle of celerity given the circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 230 CPP, Art. 102 CPP, Art. 103 cpv. 1 lit. b CPP, Art. 103 cpv. 2 CPP, Art. 95 CPP, Art. 103 CPP; Extension of Pre-Trial Detention Due to Trial Postponement: The court granted the extension, reasoning that the existing grounds for detention (serious indications of guilt and overriding public interest, specifically a concrete danger of recidivism confirmed by a prior expert report) remained valid, and the proportionality principle was respected because the brief extension would not exceed the likely sentence duration, nor did the delay violate the principle of celerity given the circumstances.

Parole chiave

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proroga della carcerazione preventiva rinvio del dibattimento tentato assassinio motivi di pubblico interesse durata ragionevole del procedimento ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 103 cpv. 1 lit. b CPP

Cited as the legal basis for the Chamber to extend pre-trial detention when the trial cannot start within the statutory deadlines.

art. 95 CPP

Cited in the reasoning (point 5) to confirm the existence of serious indications of guilt, which is a prerequisite for detention, although not explicitly repeated in the final order, the overall context of the decision relies on the prerequisites established under CPP articles, including Art. 95, which is necessary for the extension granted under Art. 103.

art. 230 CPP

Cited in the reasoning (point 3) to establish the initial deadline for the trial, which justifies the need for an extension under Art. 103.

art. 102 CPP

Cited in the reasoning (point 3) to establish the automatic extension of pre-trial detention until the public hearing.

art. 103 cpv. 2 CPP

Cited in the reasoning (point 3) regarding the requirement for a reasoned request for extension.

art. 78 LTF

Cited in the section detailing the right to appeal the decision to the Federal Tribunal.

art. 81 LTF

Cited in the section detailing the standing to appeal the decision to the Federal Tribunal.

art. 90 a 93 LTF

Cited in the section detailing the types of decisions appealable to the Federal Tribunal.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the section detailing the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 60.2010.252 · Lugano 18 agosto 2010/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)

segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 6/9.8.2010 presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere la proroga del carcere preventivo cui è astretto CO 1, __________) (patr. da: avv. PR 1, __________), in vista del pubblico dibattimento;

visto il preavviso favorevole 10.8.2010 del procuratore pubblico Andrea Pagani;

preso atto che l'interessato non si oppone alla proroga, come comunicato con fax del 10.8.2010;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Nei confronti di CO 1 , in

detenzione preventiva dall’__________, il procuratore pubblico ha emanato l’__________ l’atto d’accusa (ACC __________), rinviandolo a processo per tentato

assassinio e ingiuria.

Il pubblico dibattimento è stato aggiornato al 20.9.2010, con continuazione nei giorni seguenti.

2. Con la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise criminali di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è astretto l'imputato fino al 20.9.2010, rispettivamente fino alla data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento, della durata probabile di una decina di giorni.

3. L'art.

230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è prolungato sino a sessanta giorni.

Entro questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP).

Le istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della proroga.

Queste due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché, quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito della proporzionalità.

4. Nel caso in esame, sono dati i presupposti per l’accoglimento della richiesta, ritenuti, in generale, il sovraccarico in questo periodo del Tribunale penale cantonale, in particolare la situazione del presidente istante, come esposta nella richiesta di proroga.

5. Nel presente caso sono dati seri indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico di CO 1, come peraltro già ammesso da questa Camera con sentenza del 29.4.2010 (inc. CRP __________), alla cui motivazione si rinvia (punto 4, p. 8/9) per economia di decisione.

Inoltre, in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. GIAR __________; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

6. Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico.

7. Il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze. Bisogna quindi fondarsi su circostanze concrete che rendano tale eventualità assai verosimile e riferita a reati gravi (M. LUVINI, in REP. 1989, 294), rispettando anche in tale modo il criterio della proporzionalità. Esso non può essere desunto solo dalla protratta attività delittuosa dell’accusato anteriormente all’arresto (M. SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren, besonders bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse giustifica, da sola, la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: è necessario che anche altre condizioni, segnatamente gli antecedenti e la personalità dell’accusato rendano plausibile il rischio di recidiva e adeguata la misura della detenzione. Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente del procedimento penale in corso. Ciononostante, la commissione di reati durante il procedimento penale, dopo una prima scarcerazione o una condanna, depone a favore del pericolo di recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 701b). In particolare il Tribunale federale stabilisce che il pericolo di recidiva è dato con una certa verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto sfavorevole sul detenuto e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono gravi (decisioni TF 1P.750/2004 del 21.1.2005, 1P.198/2006 del 25.4.2006 cons. 4.1).

8. Anche a questo proposito, si rinvia a quanto già esposto da questa Camera con la precedente sentenza del 29.4.2010 (in particolare ai punti da 6.1 a 6.5, p. 9/12), nella quale si ammetteva un pericolo di recidiva, positivamente accertato dal perito nel referto, ritenuto che non esistevano elementi sufficienti per ritenerlo scongiurabile.

9. La carcerazione preventiva cui è astretto CO 1 è pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.

10. Nell’ottica del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).

Il protrarsi del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.

11. Occorre ritenere che la durata della proroga è di poco superiore ad una decina di giorni. Considerati il reato principale oggetto dell’atto di accusa e la situazione personale dell’accusato, la domanda di proroga rispetta il principio della proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa del processo sono certamente inferiori alla possibile pena e l’inchiesta non presenta particolari tempi morti o violazioni del principio della celerità.

12. L’istanza è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

pronuncia

1.L'istanza è accolta.

§ Di

conseguenza il carcere preventivo cui è astretto CO 1, __________ , è prorogato fino al 20.9.2010, rispettivamente fino alla conclusione del

processo.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di

diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria