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60.2010.220 • CRP TI 60.2010.220 Generato dall'IA

Access to Criminal Files for Recruitment Verification Granted

Numero d'incarto 60.2010.220
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A department requested permission to examine the case files related to an individual currently subject to three separate criminal proceedings (for impaired driving, simple bodily harm, and assault) to verify the fulfillment of that individual's recruit school obligations. The court granted the request, reasoning that the requesting department demonstrated a legitimate legal interest under the applicable procedural code, which outweighs the personal rights of the involved parties, especially since the public prosecutor favored the request and the individual did not object, thus allowing a department representative to inspect the files at the public prosecutor's office.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP; Access to Criminal Files for Recruitment Verification Granted: The court granted the request, reasoning that the requesting department demonstrated a legitimate legal interest under the applicable procedural code, which outweighs the personal rights of the involved parties, especially since the public prosecutor favored the request and the individual did not object, thus allowing a department representative to inspect the files at the public prosecutor's office.

Parole chiave

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atti penali consultazione degli atti principio di pubblicità diritti procedurali permesso di promuovere un procedimento penale lesioni personali Istanza di ispezione degli atti

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 CPP

This article was the basis for accepting the request for access to the case files.

art. 27 CPP

This article was cited in the preamble to the final decision.

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Testo completo

Incarto n. 60.2010.220 · Lugano 30 luglio 2010/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 6/9.7.2010 presentata dal

IS 1 tendente ad ottenere l’esame degli atti di un recluta;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa per evasione a questa Camera, preavvisandola favorevolmente;

richiamate le osservazioni 18/21.7.2010 di PI 2;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.A carico di PI 2 il Ministero pubblico ha aperto tre procedimenti penali: inc. MP __________ per guida in stato di inattitudine, inc. MP __________ per lesioni semplici e inc. MP __________ per aggressione.

2.Con la presente istanza, il Dipartimento chiede di poter esaminare gli atti in relazione all’adempimento da parte di PI 2 dell’obbligo della scuola reclute. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre che l’interessato non vi si è opposto.

3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.

4.Nel presente caso, e con riferimento alle basi legali indicate nella richiesta, è dato un interesse giuridico legittimo a favore del Dipartimento istante.

5.L’istanza è accolta. Un rappresentante del Dipartimento istante potrà esaminare gli atti direttamente presso il Ministero pubblico, previo contatto telefonico o scritto per concordare la data.

6.Considerato il carattere pubblico dell’istante ed i motivi della richiesta, si prescinde dalla tassa di giustizia e dalle spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria