Former Party Access to Criminal Case Files for Civil Action
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual who was a civil party in a concluded criminal proceeding sought access to the case files to initiate a related civil action, having previously submitted their documentation to the authorities. The appellate criminal court granted the request, reasoning that under the relevant procedural code, former parties are presumed to have a legitimate legal interest justifying inspection of the files after the criminal proceedings have terminated, especially when no conflicting third-party interests emerge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 39 lit. f LTG, Art. 66 al. 1 LTF; Former Party Access to Criminal Case Files for Civil Action: The appellate criminal court granted the request, reasoning that under the relevant procedural code, former parties are presumed to have a legitimate legal interest justifying inspection of the files after the criminal proceedings have terminated, especially when no conflicting third-party interests emerge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision regulated the access to the case file and was the basis for granting the request.
This procedural provision was cited in the preamble leading to the pronouncement of the decision.
Although the decision cites the costs being generated by each party, the structure suggests the application of cost provisions typical in such decisions, but since the dispositive explicitly cites Art. 39 lit. f LTG in the preamble, and the costs imposed in order 2 do not cite a specific LTF article (but rather apply the principle mentioned in point 7 and the preamble), no specific LTF cost/procedural article is directly cited *in the dispositive orders* (1, 2, 3) other than those cited in the preamble leading to the ruling (Art. 39 lit. f LTG). However, based on the instructions, we must check the preamble leading to the pronouncement for any cited rules that underpin the final orders. The actual order (2) imposes costs without citing an LTF article, only referencing the premise in point 7. We must strictly adhere to articles explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, 3) or the preamble immediately preceding 'pronuncia' if they are clearly the legal basis for those orders. Art. 27 CPP is the substantive basis in Order 1. Art. 39 lit. f LTG is cited in the preamble as the applicable rule. Since Order 2 imposes costs without citing an LTF article, we exclude typical cost articles unless cited.
Testo completo
Incarto n. 60.2010.21 · Lugano 25 febbraio 2010 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22/25.1.2010 presentata da
IS 1 , patr. da: PR 2
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale concluso e nel quale si era costituito parte civile;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di una denuncia del qui istante, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 3, sfociato in un decreto d’accusa (DA __________) e in una sentenza di assoluzione emanata dalla Pretura penale in data 19.5.2009 (inc. __________).
2. Con la presente richiesta, l’istante chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento surriferito per poter intraprendere un’azione civile relativa ai medesimi fatti, avendo a suo tempo consegnato la documentazione in suo possesso alle autorità penali, che l’hanno acquisita agli atti.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali
può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*".
4. Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale parte civile) nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8, p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
5. Nel presente caso è pacifico l’interesse dell’istante, e non emergono contrari interessi di terzi, di modo che non si giustifica neppure uno scambio di allegati.
6. L’istanza è accolta. L’incarto sarà esaminabile presso la cancelleria della Pretura penale, previo accordo su data ed ora della consultazione, e con la possibilità di estrarre copie.
7. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 180.-- (centottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria