Government Division Access to Dismissed Criminal File for Civil Claim Assessment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA division of the government filed a request seeking access to the case file of a criminal proceeding, which had concluded with a dismissal, in order to properly assess civil claims made against the Canton related to the underlying fatal traffic accident. The reviewing court granted the request, reasoning that the division demonstrated a legitimate legal interest under the relevant criminal procedure code article, as access to the file was necessary for the division to issue an informed decision regarding the civil claims asserted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, art. 66 al. 1 LTF; Government Division Access to Dismissed Criminal File for Civil Claim Assessment: The reviewing court granted the request, reasoning that the division demonstrated a legitimate legal interest under the relevant criminal procedure code article, as access to the file was necessary for the division to issue an informed decision regarding the civil claims asserted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was the legal basis cited for granting the request to access the criminal case files.
This article was cited in the preamble to the ruling before the dispositive orders were issued.
Although LTF is not explicitly mentioned, the decision waives justice fees and costs (Tassa di giustizia e spese) in order 2, which corresponds to cost provisions.
Testo completo
Incarto n. 60.2010.171 · Lugano 18 giugno 2010/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5.3/17.5.2010 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale relativo ad un incidente mortale della circolazione;
ritenuto che la richiesta è stata inizialmente inviata in polizia cantonale, e solo successivamente in data 17/18.5.2010 a questa Camera;
ritenuto che con scritto 18.5.2010 questa Camera ha chiesto alla Divisione istante di meglio specificare l’interesse giuridico legittimo a fondamento della richiesta;
preso atto dello scritto 1/4.6.2010 della Divisione istante, mediante il quale precisa i motivi della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di un incidente stradale avvenuto il __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con il decreto di non luogo a procedere 13.7.2007 (NLP __________).
2.Con la presente procedura, la Divisione istante chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento penale in relazione a pretese civili fatte valere nei confronti del Cantone per l’incidente surriferito.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*".
4.Nel presente caso è pacifico l’interesse giuridico legittimo della Divisione istante a poter prendere conoscenza degli atti del procedimento penale relativo al surriferito incidente, onde potersi esprimere in modo informato e compiuto rispetto alle pretese avanzate in campo civile.
5.L’istanza è accolta. L'incarto NLP __________ sarà inviato allegato alla copia della presente decisione destinata alla Divisione istante, con l'obbligo poi di restituirlo al Ministero pubblico.
6.Considerata la natura dell'istante e lo scopo della richiesta, si rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria