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60.2010.15 • CRP TI 60.2010.15 Generato dall'IA

Supervisory Commission Access to Criminal Records in Disciplinary Investigation

Numero d'incarto 60.2010.15
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A supervisory commission sought access to the records of a criminal proceeding that resulted in a final judgment of negligent bodily injury against a healthcare operator, as part of its own disciplinary investigation; the court granted the request, reasoning that the commission, pursuant to its specific supervisory duties under health legislation, demonstrated a legitimate legal interest under the relevant criminal procedure article, which outweighed the personal rights of those involved, especially since the formal request provided necessary procedural safeguards for the accused healthcare operator's defense rights.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 22 Lsan, Art. 23 Lsan, Art. 24 Lsan, Art. 68 cpv. 3 Lsan; Supervisory Commission Access to Criminal Records in Disciplinary Investigation: Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.

Parole chiave

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inchiesta penale diritti procedurali autorità disciplinare casellario giudiziale poteri e compiti di vigilanza sopralluogo

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 CPP

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ogni altra norma applicabile

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Testo completo

Incarto n. 60.2010.15 · Lugano 25 febbraio 2010 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18.3.2009/20.1.2010 presentata dalla

IS 1 tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale relativo ad un operatore sanitario;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente alla Pretura penale che l’ha trasmessa a questa Camera in data 19/20.1.2010, preavvisandola in modo favorevole;

richiamate le osservazioni 22/25.1.2010 del patrocinatore di PI 2, mediante le quali comunica di non opporsi alla trasmissione della sentenza penale alla Commissione istante;

richiamate le osservazioni 22/25.1.2010 presentate dal procuratore pubblico Chiara Borelli, mediante le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.A carico di PI 2 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale sfociato in un decreto d’accusa (DA __________) e successivamente in una sentenza della Pretura penale del 4.11.2008, cresciuta in giudicato, per titolo di lesioni colpose a danno di un paziente del reparto geriatrico della clinica in cui egli lavorava.

2. A seguito di una denuncia dei parenti del surriferito paziente, la Commissione istante ha aperto un procedimento disciplinare a carico di diverse persone. Con la presente istanza la Commissione chiede di poter ricevere copia della sentenza e di conoscere se sia cresciuta in giudicato o meno.

3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.

4. Questa Camera, ritenuta la sempre maggior frequenza di istanze di ispezione di atti di procedimenti penali, con riferimento alla sua sentenza del 6.2.2003 (inc. __________), ha ritenuto di rilasciare il 20.2.2003 un'autorizzazione di massima sulla base segnatamente delle seguenti argomentazioni.

*"Al Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan), incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di dubbio.*

*Ciò premesso, riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare attenzione nella valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta di ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari, anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi casi questa esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti specificamente al procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa delle parti e delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la formalizzazione dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura il diritto di essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la valutazione da compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan ponga difficoltà".*

5. Nel presente caso, la Commissione istante, nell'ambito delle competenze specificamente attribuite, è chiamata a istruire un procedimento disciplinare, di modo che è necessario formalizzare la richiesta con la procedura dell’art. 27 CPP, a tutela dei diritti dell’operatore sanitario.

6. Nel merito, l’istanza va accolta, in quanto rientra nel contesto delle competenze della Commissione istante e non ci sono, e neppure sono stati addotti, altri motivi che possano escludere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo.

7. L’istanza è accolta. Copia della sentenza con il timbro di crescita in giudicato è allegata alla copia della presente decisione destinata alla Commissione istante.

8. Considerati l’autorità istante ed i motivi a fondamento della richiesta, si prescinde dal carico di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria