Recruitment Authority Access to Criminal Case File
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA department responsible for recruitment matters sought access to the case file pertaining to a criminal proceeding initiated against a recruit for property damage, which had resulted in a bill of indictment. The court granted the request, reasoning that the requesting authority demonstrated a legitimate legal interest related to its informational prerogatives regarding the recruit, an interest which the court found outweighed the personal rights of the implicated party, thereby satisfying the requirements of the relevant procedural code allowing inspection of case files upon justification of such an interest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, ogni altra norma applicabile; Recruitment Authority Access to Criminal Case File: The court granted the request, reasoning that the requesting authority demonstrated a legitimate legal interest related to its informational prerogatives regarding the recruit, an interest which the court found outweighed the personal rights of the implicated party, thereby satisfying the requirements of the relevant procedural code allowing inspection of case files upon justification of such an interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article provided the basis for granting the request for access to the case files.
This general reference supports the decision to grant the request.
Testo completo
Incarto n. 60.2010.143 · Lugano 17 giugno 2010/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12.4.2010 presentata dal
, IS 1 tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale concernente una recluta;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, cha l’ha poi trasmessa, per competenza, a questa Camera in data 22/23.4.2010;
richiamate le osservazioni 26/28.4.2010 del procuratore pubblico Mario Branda, mediante le quali ha espresso parere favorevole;
ritenuto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Il Ministero pubblico ha aperto, a carico di PI 2, un procedimento penale (inc. __________) per titolo di danneggiamento, sfociato nel decreto d’accusa 19.4.2010 (DA __________
2.Con la presente richiesta, in riferimento ad un’imminente scuola reclute a cui partecipa PI 2 __________ il Dipartimento istante chiede di avere accesso agli atti del procedimento penale surriferito.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*".
4.Nel presente caso, è dato certamente un interesse giuridico legittimo a favore del Dipartimento istante, in relazione alle facoltà di assunzione di informazioni.
5.L’istanza è accolta. Fotocopia del decreto d’accusa sarà allegata alla copia della presente decisione destinata al Dipartimento istante.
6.Considerati la natura dell’autorità richiedente e lo scopo della richiesta, si rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria