Commission v. Criminal Appeals Chamber (Disclosure of Decision)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA Commission brought an administrative disciplinary proceeding and requested a copy of the decision that the Criminal Appeals Chamber would issue regarding a pending motion to press charges, which followed the public prosecutor's decision to dismiss the initial criminal complaint against an attorney. The Court granted the request, reasoning that the Commission demonstrated a legitimate legal interest in receiving the decision, as per the relevant procedural article allowing disclosure of case files when a legitimate legal interest prevails over the personal rights of those implicated in the process, and waived any associated fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP; Commission v. Criminal Appeals Chamber (Disclosure of Decision): The Court granted the request, reasoning that the Commission demonstrated a legitimate legal interest in receiving the decision, as per the relevant procedural article allowing disclosure of case files when a legitimate legal interest prevails over the personal rights of those implicated in the process, and waived any associated fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article provided the legal basis for granting the request for copies of the decision.
Cited in the preamble to the pronouncement, supporting the decision to grant the request.
Testo completo
Incarto n. 60.2010.137 · Lugano 20 maggio 2010/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19/20.4.2010 presentata dalla
IS 1 tendente ad ottenere copia della decisione che sarà emessa da questa Camera nel procedimento inc. CRP __________;
richiamato lo scritto 23/26.4.2010 dell’avv. PI 2, mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;
richiamate le osservazioni 23/26.4.2010 del procuratore pubblico Moreno Capella, mediante le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di denuncia presentata in data 21.12.2009 a carico dell’avv. PI 2, il Ministero pubblico ha emanato una decisione di non luogo a procedere in data 24.3.2010 (inc. NLP __________). Contro detta decisione, la __________ di __________ ha presentato un’istanza di promozione dell’accusa in data 28/30.3.2010: l’incarto è attualmente pendente presso questa Camera (inc. CRP __________).
2. A seguito di segnalazione da parte della __________, la Commissione qui istante ha aperto un procedimento disciplinare.
Con scritto 19/20.4.2010, la segretaria della Commissione chiede di poter ricevere copia della decisione che sarà emanata da questa Camera sulla surriferita istanza di promozione dell’accusa. Il procuratore pubblico ha comunicato il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta, mentre che l’avv. PI 2 ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali
può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*".
4. Nel presente caso è pacifico e non contestato l’interesse giuridico della Commissione istante a ricevere copia della decisione che sarà emanata da questa Camera nella procedura surriferita.
5. L’istanza è accolta. Copia della decisione di questa Camera sarà trasmessa alla Commissione istante non appena verrà emanata.
6. Considerati lo scopo della richiesta e la funzione svolta dalla Commissione istante, si rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria