Legislator Giurisprudenza & Legislazione
60.2009.437 • CRP TI 60.2009.437 Generato dall'IA

Third-Party Access to Criminal Gambling Investigation Files Granted Based on Legitimate Legal Interest

Numero d'incarto 60.2009.437
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The request by an entity for access to the case files concerning a criminal proceeding for infractions related to professional gambling operations, against which an indictment had been issued and opposed, was reviewed under the subsidiary procedure of Article 27 of the Criminal Procedure Code, which allows inspection by third parties if they demonstrate a legitimate legal interest that outweighs the personal rights of those involved. The court reasoned that the financial facts underlying the criminal investigation, potentially resulting in illicit gains, were directly pertinent and relevant to the requesting entity's official function, thereby establishing the requisite legitimate legal interest, leading to the granting of the request to examine the relevant parts of the file once the decision becomes final.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 27 cpv. 1 CPP, Art. 27 cpv. 2 CPP, Art. 112 LIFD, Art. 100 cpv. 1 LTF; Third-Party Access to Criminal Gambling Investigation Files Granted Based on Legitimate Legal Interest: The court reasoned that the financial facts underlying the criminal investigation, potentially resulting in illicit gains, were directly pertinent and relevant to the requesting entity's official function, thereby establishing the requisite legitimate legal interest, leading to the granting of the request to examine the relevant parts of the file once the decision becomes final.

Parole chiave

Generato dall'IA
atti istruttori penali consultazione degli atti diritto di controllo persona giuridica diritto di visita opposizione di terzo Istanta di ispezione degli atti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 27 CPP

The request for access to the files was granted based on this article, which governs inspection of records by third parties.

Art. 112 LIFD

This provision was cited in the grounds for dispensing with the collection of judicial fees and costs.

Art. 39 cpv. 3 LAID

This provision was cited in the grounds for dispensing with the collection of judicial fees and costs.

Art. 185 LT

This provision was cited in the grounds for dispensing with the collection of judicial fees and costs.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 60.2009.437 · Lugano 22 gennaio 2010/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 26/27.11.2009 presentata dalla

IS 1 tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale per infrazioni alla LF sulle case da gioco;

richiamate le osservazioni 1/3.12.2009 del procuratore pubblico Moreno Capella, mediante le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta;

richiamate le osservazioni 17/21.12.2009 di PI 1, mediante le quali formula puntuali precisazioni, senza esprimersi sull’accoglimento o meno della richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.Il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale a carico di PI 1 e di altre persone per contravvenzione alla LF concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (inc. MP __________). L’incarto si è concluso per PI 1 con l’emanazione di un decreto d’accusa del 2.11.2009 (DA __________), contro il quale è stata presentata tempestiva opposizione.

2.Con l’istanza qui in esame, la IS 1 chiede di poter esaminare l’incarto penale relativo all’esercizio abusivo di giochi d’azzardo. L’istanza prende spunto da una richiesta d’informazioni della Commissione federale sulle case da gioco, CFCG, (dell’11.6.2008) e da informazioni di stampa. PI 1, nelle proprie osservazioni, qualifica di generica la richiesta, fondata su stralci di giornali (qualificati al pari di pettegolezzi): precisa di non essere stato gestore (ma solo gerente) dell’__________ a __________. Riferisce infine che gli importi stimati dalla CFCG sono stati contestati.

3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e

95 I 108) – “*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.

L’art.

27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, (…)*”.

Occorre chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP).

Il CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP.

Questo risulta anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come si evince in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “*Ispezione degli atti dopo il processo*”, modificato in “*Ispezione degli atti*”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).

4. Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne che nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP 4.7.2006, inc. __________; decisione TF 2C_443/2007 del 28.7.2008).

Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP), applicando a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al quale la cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non appaiono in alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono manifestamente inadeguati a far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito di applicazione della AIMP. In questo senso si è espresso il TF (decisione 2C_443/2007 del 28.7.2008, cons. 6).

5. Nel caso in esame – ritenuti i motivi addotti dalla __________ istante nella sua richiesta e la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti – si deve, di principio, ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, poiché i fatti alla base del procedimento penale inc. MP __________ ed oggetto del DA __________, in quanto possono avere fruttato un guadagno (come indicato nel DA e come accerterà il dibattimento in Pretura penale), sono certamente pertinenti e rilevanti per l’autorità __________ istante.

Dopo la crescita in giudicato della presente decisione, la __________ istante potrà esaminare gli atti del procedimento (probabilmente a quel momento ancora presso la Pretura penale) ed estrarre se del caso copie degli atti rilevanti per l’accertamento __________.

6. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP,

112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria