Legislator Access to Nationality Criminal Records Granted Upon Consent
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn application was made by a member of a legislative body to access the records of a criminal proceeding against an individual seeking Swiss nationality, for the purpose of assessing their integration, a request which was favorably noted by both the public prosecutor and the subject of the criminal file. The court granted the request, reasoning that under the relevant procedural code, access to case files can be permitted to those demonstrating a legitimate legal interest that outweighs the personal rights of those involved, and given the explicit consent of the individual concerned in the underlying matter, the court did not need to extensively examine the legitimacy of the interest asserted by the applicant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 66 al. 1 LTF; Legislator Access to Nationality Criminal Records Granted Upon Consent: The court granted the request, reasoning that under the relevant procedural code, access to case files can be permitted to those demonstrating a legitimate legal interest that outweighs the personal rights of those involved, and given the explicit consent of the individual concerned in the underlying matter, the court did not need to extensively examine the legitimacy of the interest asserted by the applicant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe request for access to the case files was granted based on this article, which governs the inspection of files by the Criminal Appeals Chamber.
This provision, relating to costs, is cited implicitly as the dispositive orders not to levy justice fees and expenses due to the applicant's function.
Testo completo
Incarto n. 60.2009.430 · Lugano 22 gennaio 2010/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17/24.11.2009 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale riferito ad un richiedente la nazionalità svizzera;
premesso che la richiesta è stata erroneamente inviata al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto 23/24.11.2009;
richiamate le osservazioni 27/30.11.2009 del procuratore pubblico Mario Branda mediante le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;
richiamate le osservazioni 1/3.12.2009 di PI
2 mediante le quali si dichiara d’accordo all’accesso richiesto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di un esposto verbale del 26.3.2002, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________). L’incarto è stato trasmesso per trattazione alla polizia cantonale in data 5.6.2002. Il Ministero pubblico ha sollecitato in due occasioni (in data 1.12.2003 e 5.12.2005) informazioni circa lo stadio dell’inchiesta. Con decisione 7.9.2007, il Ministero pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere (NLP __________ per intervenuta prescrizione. L’informazione è stata data anche all’Ufficio di vigilanza sullo stato civile in data 10.3.2008.
2.Con la presente istanza, il presidente della IS 1 del Gran Consiglio chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento, onde poter valutare il grado di integrazione di PI 2, richiedente la nazionalità svizzera. Il procuratore pubblico e l’interessato hanno entrambi preavvisato favorevolmente la richiesta.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*".
4.Nel presente caso, considerato il consenso in particolare espresso da PI 2 all’accesso agli atti richiesto, questa Camera può ammettere e non deve approfondire più di tanto l’esistenza di un interesse giuridico legittimo, come fatto in precedenti decisioni relative a pratiche di naturalizzazione.
5.L’istanza è accolta. Un membro o un rappresentante della IS 1 potrà pertanto visionare gli atti presso la cancelleria di questa Camera, previo contatto telefonico per concordare la data e l’ora.
6.Considerata la funzione della __________ istante non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria