Access to Final Criminal Case File by Former Party
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, who was a party (accused) in a criminal proceeding that concluded with a final judgment, sought access to the case file under the applicable procedure requiring demonstration of a legitimate legal interest overriding third-party rights. The appellate court reasoned that, according to established preparatory work concerning the relevant procedural article, a legitimate legal interest is presumed for former parties following the conclusion of the proceedings, and since no contrary interests of third parties emerged in this instance, the request for inspection of the file was granted, subject to arranging a viewing time.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 39 lit. f LTG, art. 2 lit. 2 LTG; Access to Final Criminal Case File by Former Party: The appellate court reasoned that, according to established preparatory work concerning the relevant procedural article, a legitimate legal interest is presumed for former parties following the conclusion of the proceedings, and since no contrary interests of third parties emerged in this instance, the request for inspection of the file was granted, subject to arranging a viewing time.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was the basis for granting the request for access to the case files, as cited in the pronouncement section.
Cited as an applicable norm in the final pronouncement, likely related to the court's jurisdiction or decision-making authority.
Cited as an applicable norm in the final pronouncement, likely related to the determination of court fees or costs.
Testo completo
Incarto n. 60.2009.411 · Lugano 25 novembre 2009 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21.10/10.11.2009 presentata da
IS 1, , patr. da: PR 1 tendente a ottenere visione degli atti del procedimento penale a suo carico;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente alla Pretura penale, che l’ha trasmessa a questa Camera in data 6/10.11.2009;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A carico dell’istante, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (MP __________) sfociato nel decreto d’accusa del 1°.12.2008 (DA __________) e nella successiva sentenza della Pretura penale del 16.3.2009 (inc. __________).
2. Con la presente istanza il patrocinatore di IS 1 chiede l’accesso agli atti dell’incarto penale surriferito.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali
può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*".
4. Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel presente caso è pacifico l’interesse dell’istante, e non emergono contrari interessi di terzi.
6. L’istanza è accolta. L’incarto sarà esaminabile presso la cancelleria di questa Camera, previo accordo su data ed ora.
7. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha generate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ongi altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria