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60.2009.391 • CRP TI 60.2009.391 Generato dall'IA

Insurance Company Access to Criminal Case Files for Indemnification

Numero d'incarto 60.2009.391
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An insurance company, acting as the mandatory accident insurance provider for an individual involved in prior criminal proceedings concerning assault and damage, requested copies of the decision to dismiss the charges and the subsequent appellate judgment related to those proceedings. The court granted the request, reasoning that under the relevant procedural article, insurance companies involved in criminal matters have a legitimate legal interest in accessing the case files to fulfill their obligations for indemnification, facilitate timely damage compensation, and manage their subrogated claims, thereby overriding the personal rights of the implicated parties.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 78 LTF, Art. 81 LTF, Art. 39 lit. f LTG; Insurance Company Access to Criminal Case Files for Indemnification: The court granted the request, reasoning that under the relevant procedural article, insurance companies involved in criminal matters have a legitimate legal interest in accessing the case files to fulfill their obligations for indemnification, facilitate timely damage compensation, and manage their subrogated claims, thereby overriding the personal rights of the implicated parties.

Parole chiave

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materia di assicurazione contro gli infortuni insinuazione del credito danneggiamento compagnia d'assicurazioni termine processuale perentorio diritto di visita Istanza di ispezione degli atti. Assicurazione quale istante

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 27 CPP

This article was cited when pronouncing the decision as the legal basis for granting the request to inspect the acts.

Art. 39 lit. f LTG

This article was cited when pronouncing the decision, likely related to the scope or procedure applicable to such requests.

Art. 90 a 93 LTF

Cited in the section detailing the right to appeal to the Federal Tribunal (remedio di diritto).

Art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the section detailing the right to appeal to the Federal Tribunal, specifying the deadline for filing.

Art. 95 a 98 LTF

Cited in the section detailing the right to appeal to the Federal Tribunal, specifying the grounds for appeal.

Art. 78 LTF

Cited in the section detailing the right to appeal to the Federal Tribunal, specifying the general conditions for appeal in criminal matters.

Art. 81 LTF

Cited in the section detailing the right to appeal to the Federal Tribunal, specifying the rules for standing to appeal.

Art. 66 LTF

Although not explicitly listed in the dispositive orders 1-4, the imposition of costs in order 2 implies the application of the relevant cost provision (Art. 66 LTF or corresponding cantonal law, but Art. 66 LTF governs federal appeal costs, and Art. 27 CPP/39 LTG were cited for the merits). Since the order imposing costs refers to the general context of the procedure (Art. 7 CPP/39 LTG), and no specific cost provision like Art. 66 LTF appears in the explicit enumeration preceding the judgment, only provisions cited in the operative part (1-4) are included. However, order 2 mentions 'tassa di giustizia' and 'spese' imposed on IS 1, which in a full decision context often relies on cost rules. Given the strict instruction to only include articles explicitly cited in orders 1-4, and no cost/legal aid article from LTF is present in orders 1-4, none will be listed under this category.

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Testo completo

Incarto n. 60.2009.391 · Lugano 26 gennaio 2010/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)

segretaria: · Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 14/19.10.2009 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere copia del decreto di non luogo a procedere 15.4.2009 (NLP __________) e della sentenza emessa da questa Camera in data 3.9.2009, concernenti entrambe PI 2, suo assicurato (inc. CRP __________);

richiamato lo scritto 27.10.2009 del procuratore pubblico Moreno Capella con il quale comunica di non avere osservazioni in merito;

preso atto che PI 2, PI 3 e PI 4, interpellati, non hanno presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Con esposto 20.1.2005/14.3.2005 PI 2 ha querelato PI 3 e PI 4 per titolo di vie di fatto e di danneggiamento in relazione ad alcuni fatti occorsi a __________ nel gennaio 2005.

Il procuratore pubblico Moreno Capella ha decretato in data 15.4.2009 il non luogo a procedere in capo all'esposto sopraindicato (NLP __________). Con istanza di promozione dell'accusa 27/28.4.2009 PI 2 ha contestato il predetto decreto. Tale istanza è stata dichiarata irricevibile da questa Camera con sentenza 3.9.2009 (cfr. inc. CRP __________).

2. Con richiesta 14/19.10.2009 la IS 1, in qualità di assicuratore LAINF di PI 2, chiede, "per incombenze assicurative", di poter ricevere copia del decreto di non luogo a procedere 15.4.2009 e della successiva sentenza di questa Camera (cfr. istanza 14/19.10.2009).

3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4. Questa Camera riconosce, di principio, alle compagnie di assicurazione chiamate ad intervenire in relazione a fatti oggetto di un'inchiesta penale un interesse giuridico legittimo a conoscere l’esito del procedimento, e ad accedere agli atti. Ciò anzitutto per un motivo giuridico, dovendo le compagnie di assicurazione intervenire per risarcire, sia su base legale, sia su base contrattuale, l'assicurato; altresì per un motivo sostanziale: per agevolare un risarcimento adeguato e tempestivo del danno subito dalle parti lese. Infine anche per un motivo procedurale: gli assicuratori che intervengono a coprire il danno, diventano cessionari o subrogati delle/nelle pretese precedentemente della parte lesa, eventualmente parte civile: in quanto cessionari o subrogati, non possono costituirsi parte civile nel procedimento, poiché non danneggiati personalmente (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commentario del Codice di procedura penale, Lugano 1997, ad art. 69 n. 4, p. 218; L. MARAZZI, Il Giar l’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 38) e quindi non possono usufruire dei diritti di accesso agli atti della parte civile (cfr. sentenza 14.2.2007, inc. CRP 60.2007.23).

5. Nel presente caso, è dato certamente un interesse giuridico legittimo della compagnia istante a ricevere copia delle sentenze richieste, in quanto chiamata ad intervenire quale assicuratore LAINF di PI 2.

6. L'istanza è accolta. Copia del decreto di non luogo a procedere 15.4.2009 (NLP __________) e della sentenza 3.9.2009 di questa Camera (inc. CRP __________) saranno trasmesse in allegato alla presente decisione indirizzata alla compagnia di assicurazione istante.

7. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP e 39 lit. f LTG,

pronuncia

1. L'istanza è accolta.

2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico della IS 1, __________.

3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente La segretaria