Tax Authority Access to Criminal File in Gambling Case Upheld
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party involved in a criminal proceeding for professional illegal gambling, against whom a bill of indictment had been issued, opposed a request by a tax authority to inspect the entire case file to verify the tax compliance of the individual under investigation, arguing the request was premature. The appellate criminal chamber ruled that the tax authority possessed a legitimate legal interest under the relevant procedural article because the criminal facts could impact fiscal matters, and the matter was not premature as the indictment marked the end of the investigative phase pertinent to the tax inquiry; therefore, the authority was authorized to access the file and photocopy strictly necessary documents for tax purposes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 27 cpv. 1 CPP, Art. 27 cpv. 2 CPP, Art. 112 LIFD, Art. 100 cpv. 1 LTF; Tax Authority Access to Criminal File in Gambling Case Upheld: The appellate criminal chamber ruled that the tax authority possessed a legitimate legal interest under the relevant procedural article because the criminal facts could impact fiscal matters, and the matter was not premature as the indictment marked the end of the investigative phase pertinent to the tax inquiry; therefore, the authority was authorized to access the file and photocopy strictly necessary documents for tax purposes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe request to inspect the case file was granted based on the legal provision granting the Criminal Appeals Chamber authority over third-party requests for file inspection.
Cited in conjunction with other provisions in the final orders, relating to the decision on costs/fees.
Cited in conjunction with other provisions in the final orders, relating to the decision on costs/fees.
Cited in conjunction with other provisions in the final orders, relating to the decision to dispense with court fees and costs.
Cited to describe the appeal routes available against the decision.
Cited to define the deadline for filing an appeal against the decision.
Cited as the grounds under which an appeal could be brought to the Federal Tribunal.
Cited as the provision governing the admissibility of the appeal in criminal matters to the Federal Tribunal.
Cited to mention the rules governing who is entitled to appeal.
Testo completo
Incarto n. 60.2009.383 · Lugano 25 novembre 2009 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/19.10.2009 presentata dalla
IS 1, , tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti dell’incarto penale MP __________;
richiamato lo scritto 20.10.2009 del sostituto procuratore pubblico Amos Pagnamenta mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni;
richiamate altresì le osservazioni 28/29.10.2009 del patrocinatore di PI 1 mediante le quali si oppone all’istanza in quanto prematura;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico di PI 1 per contravvenzione alla LF concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate. Il Ministero pubblico ha emanato in data 22.9.2009 un decreto d’accusa (__________), avverso il quale PI 1 ha presentato opposizione. L’incarto è pertanto pendente avanti alla Pretura penale.
2.A seguito di una segnalazione operata dal sostituto procuratore pubblico in data 18.9.2009 (allegato 1) riferita alle affermazioni di PI 1 di aver conseguito dei redditi non dichiarati al fisco con scommesse clandestine, la IS 1 chiede l’autorizzazione per compulsare l’intero incarto penale allo scopo di verificare la completezza dei dati fiscali della persona coinvolta nell’inchiesta.
Come esposto in entrata, il magistrato inquirente ha comunicato di non avere osservazioni da formulare, mentre PI 1, tramite il proprio patrocinatore, si è opposto ritenendo la richiesta prematura.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e
95 I 108) – “*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
L’art.
27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, (…)*”.
Occorre chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP).
Il CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP.
Questo risulta anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come si evince in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “*Ispezione degli atti dopo il processo*”, modificato in “*Ispezione degli atti*”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).
4. Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne che nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP 4.7.2006, inc. 60.2006.99; decisione TF 2C_443/2007 del 28.7.2008).
Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP), applicando a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al quale la cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non appaiono in alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono manifestamente inadeguati a far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito di applicazione della AIMP. In questo senso si è espresso il TF (decisione 2C_443/2007 del 28.7.2008, cons. 6):
“*D'altronde l'autorità rogata e le relative istanze di ricorso devono certo* *esaminare la necessità, per l'applicazione della legge, dell'informazione e dei documenti sollecitati. La valutazione dell'effettiva rilevanza di* *tali dati per l'imposizione fiscale delle persone coinvolte è però evidentemente di competenza dell'autorità di tassazione, esperiti tutti i necessari accertamenti in quest'ottica (cfr., per analogia, DTF 129 II 484* *consid. 4.1; 128 II
407 consid. 5.2.1; 127 II 142 consid. 5a).*
*Come già in passato, l'autorità fiscale può utilizzare le informazioni apprese nella consultazione di un incarto penale anche contro terze persone non coinvolte nel procedimento e sulla cui situazione fiscale inizialmente non vi era alcuna necessità di approfondimento. Essa può* *inoltre aver accesso anche a documentazione coperta dal segreto* *bancario, nella misura in cui la stessa è stata ottenuta o sequestrata in* *modo legittimo nell'ambito del procedimento penale (DTF 124 II 58* *consid. 3; sentenza* *2A.28/1997* *del 20 novembre 1998, in: StE 1999 B* *92.13 n. 5, consid. 2a).*
*La giurisprudenza pone comunque dei Iimiti* *al diritto di esame da parte dell'autorità fiscale.
In particolare, è escluso che quest'ultima possa domandare di aver accesso agli atti di un procedimento allo scopo di condurre un'azione di ricerca generale, senza aver
motivo di supporre che la legge non sia stata applicata correttamente. L'obbligo di collaborazione non permette infatti al fisco di consultare indistintamente e senza
obiettivo concreto tutti i documenti di un'altra autorità (DTF 124 II 58 consid. 3d e 3e; sentenza* *2A.406/1995* *del 14 marzo 1996, in:* *ASA 65 pag. 649, consid. 5b)”*.
5.Nel caso in esame, ritenuta la segnalazione del sostituto procuratore pubblico, si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP a favore della Divisione istante, poiché i fatti alla base del procedimento penale potrebbero avere una rilevanza in ambito fiscale. Contrariamente all’obbiezione di PI 1, l’istanza non è prematura, essendo l’inchiesta terminata con l’emanazione del decreto d’accusa, e non essendo il giudizio penale, nel merito, determinante per l’aspetto fiscale.
Questa Camera autorizza un rappresentante della IS 1 istante ad accedere all’intero incarto penale MP __________, e, se necessario, lo autorizza a fotocopiare esclusivamente i documenti strettamente necessari ai fini del procedimento fiscale.
6.L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP,
112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria