Case File Access Denial for Former Criminal Defendant to Protect Minor's Privacy
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, who was the subject of a criminal proceeding for sexual acts with a minor that concluded with an unmotivated dismissal order, requested access to the case files, including the initial complaint and police reports, to safeguard their rights. The court acknowledged the applicant's legitimate interest as a former party to the proceedings but balanced it against the conflicting interest of the involved minor, whose well-being was implicated by the sensitive nature of the matter. Concluding that the applicant failed to specify concrete interests to be protected and prioritizing the child's interest in preventing the re-emergence or instrumentalization of the sensitive case information, the court ultimately rejected the request for access to the files.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 78 LTF, Art. 81 LTF, art. 90 a 93 LTF; Case File Access Denial for Former Criminal Defendant to Protect Minor's Privacy: The court acknowledged the applicant's legitimate interest as a former party to the proceedings but balanced it against the conflicting interest of the involved minor, whose well-being was implicated by the sensitive nature of the matter. Concluding that the applicant failed to specify concrete interests to be protected and prioritizing the child's interest in preventing the re-emergence or instrumentalization of the sensitive case information, the court ultimately rejected the request for access to the files.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited when pronouncing the decision, as it governs the inspection of case files by the Court of Appeal in criminal matters.
This article is cited in the section explaining the right of appeal to the Federal Tribunal against final decisions.
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Testo completo
Incarto n. 60.2009.377 · Lugano 25 novembre 2009 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12/15.10.2009 presentata da
IS 1, ,
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale a suo carico conclusosi con un decreto di non luogo a procedere;
richiamate le osservazioni 22/23.10.2009 del procuratore pubblico Moreno Capella con le quali chiede di respingere l’istanza;
richiamato lo scritto 30.10/2.11.2009 del patrocinatore di PI 2 con il quale comunica di non avere osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di una segnalazione della ex moglie dell’istante (verbale del 30.7.2004, AI 1), il Ministero pubblico ha aperto un procedimento per atti sessuali con fanciulli (inc. MP __________). L’incarto si è concluso con una decisione di non luogo a procedere non motivato del 10.8.2009 (NLP __________).
2. Con la presente richiesta, l’istante si duole di non aver potuto esigere, in ragione del periodo di ferie, la motivazione del non luogo a procedere: chiede di avere copia dell’atto di denuncia e degli atti di polizia, nonché delle motivazioni che hanno portato al decreto, al fine di tutelare i propri diritti. Alla richiesta si oppone il procuratore pubblico, mentre che la patrocinatrice di PI 2 ha comunicato di non avere osservazioni da formulare.
3. L'art.
27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: *"Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".*
4. Nel presente caso, di principio va riconosciuto all’istante un legittimo interesse giuridico, addirittura presunto, quale ex parte al procedimento (in veste di indiziato).
A questo interesse dell’istante si contrappone quello del figlio, in relazione al quale è stato aperto il procedimento, relativo ad un’imputazione delicata. Dall’incarto penale emerge comunque una situazione di rapporti interpersonali non proprio idilliaca.
Premesso che l’accesso agli atti non può essere concesso per ovviare alla mancanza di motivazione del decreto di non luogo a procedere, ritenuto che l’istante non specifica quali sarebbero i propri interessi che vorrebbe tutelare con il richiesto accesso agli atti, si devono gioco forza far prevalere gli interessi del figlio a che non venga più riesumata questa vicenda, per evitare il rischio di strumentalizzazione delle informazioni così eventualmente acquisite. Per questi motivi, nella ponderazione dei contrapposti interessi in gioco, prevale quello del figlio.
5. L’istanza è respinta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria