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60.2009.367 • CRP TI 60.2009.367 Generato dall'IA

Bank Access to Police Reports for Fraud Claims

Numero d'incarto 60.2009.367
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellate court considered a request by a bank for copies of a police report concerning an alleged fraudulent credit card withdrawal made by a client who had filed a claim. The court reasoned that, to establish a principle for such recurring situations, a financial institution managing the account linked to a compromised card has a legitimate legal interest under the relevant procedural code to access police reports and related documents for the purpose of claims processing and loss prevention. Consequently, the request was granted, ordering the relevant documentation to be sent to the bank, and establishing that the public prosecutor may directly transmit pertinent documents in similar cases without requiring a formal application under the statute governing access to case files.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP; Bank Access to Police Reports for Fraud Claims: The court reasoned that, to establish a principle for such recurring situations, a financial institution managing the account linked to a compromised card has a legitimate legal interest under the relevant procedural code to access police reports and related documents for the purpose of claims processing and loss prevention. Consequently, the request was granted, ordering the relevant documentation to be sent to the bank, and establishing that the public prosecutor may directly transmit pertinent documents in similar cases without requiring a formal application under the statute governing access to case files.

Parole chiave

Generato dall'IA
documenti bancari rapporto di polizia consultazione degli atti truffa istruzione penale per appropriazione indebita furto di dati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 27 CPP
Cited in the final pronouncement header as the legal provision applied.
Art. 8 vCPP
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 27 CPP

Cited in the final orders as the applicable legal basis for granting the request.

art. 27 CPP

Cited in the final pronouncement header as the legal provision applied.

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Testo completo

Incarto n. 60.2009.367 · Lugano 27 novembre 2009/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 1/2.10.2009 presentata da

IS 1, , tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia relativo ad un abuso di carta di credito;

richiamate le osservazioni 3/4.11.2009 del procuratore pubblico Andrea Maria Balerna mediante le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;

ritenuto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.PI 2 in data 28.9.2009 ha dichiarato un sinistro in relazione alla propria carta Maestro: in particolare egli contesta un prelevamento avvenuto presso __________. Nel formulario di sinistro PI 2 ha indicato di aver presentato denuncia in data 26.9.2009 alla polizia di __________, ciò che ha portato all’apertura di un procedimento penale (inc. MP __________).

2. Con la presente istanza, la banca che gestisce il conto in relazione al quale è emessa la carta Maestro chiede di poter avere copia del rapporto di polizia. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre PI 2, interpellato, non si è espresso.

3. L’art.

27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali

può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*".

4. Divenendo queste situazioni sempre più frequenti, è il caso con la presente di emanare una decisione di principio.

In caso di dichiarazioni di sinistri, in relazione ad abusi di carte Maestro, di altre carte simili, o di carte di credito, a seguito di clonazione, sottrazione o di altre eventuali utilizzazioni improprie, occorre ammettere che la banca che gestisce il conto in relazione al quale è emessa la carta ha un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP a ottenere copia almeno della denuncia, dell’eventuale decisione finale, così come degli atti dell’eventuale procedimento, e ciò per un verso per facilitare la liquidazione e l’eventuale risarcimento del sinistro, e per altro verso per adottare eventualmente le misure preventive atte a scongiurare questo genere di pregiudizi. In questa situazione pertanto il Ministero pubblico potrà direttamente trasmettere gli atti pertinenti, senza più dover ricorrere alla procedura dell’art. 27 CPP.

5. L’istanza è accolta. Alla banca istante verrà pertanto inviata copia del rapporto di segnalazione del 29.9.2009 della polizia, nonché copia del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 9.11.2009, in allegato alla copia della presente decisione a lei destinata.

6. Considerato come si tratti di una decisione di principio, non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria