Criminal File Reopened for Civil Litigation Inspection
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate criminal chamber granted a request from a lower civil court to recall a previously closed criminal file, which had resulted in a non-suit order, because the same parties and substantially identical facts formed the basis of an ongoing ordinary civil action, thereby establishing a legitimate legal interest for inspection under the relevant procedural code, provided the connection between the two proceedings was relevant and the criminal file would be returned to the public prosecutor upon completion of the civil matter.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 39 lit. f LTG; Criminal File Reopened for Civil Litigation Inspection: 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*".
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was the substantive basis for granting the request to recall the criminal file for use in civil proceedings.
This article was cited in the final pronouncement regarding the imposition of court fees and expenses.
Testo completo
Incarto n. 60.2009.349 · Lugano 25 novembre 2009 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/17.9.2009 presentata dalla
IS 1, , tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;
ritenuto che con scritto 17.9.2009 questa Camera ha richiamato dal Ministero pubblico l‘incarto penale (__________), trasmesso il 20.9.2009;
ritenuto che questa Camera non ha reputato di dover procedere ad uno scambio di allegati;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di un esposto penale del 7.11.2006, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), sfociato in un decreto di non luogo a procedere del 14.3.2007 (NLP __________). La successiva istanza di promozione dell’accusa è stata respinta da questa Camera in data 5.7.2007 (inc. CRP __________).
2. Presso la Pretura istante è pendente un’azione civile ordinaria promossa dalla __________ contro PI 2 (inc. __________). In questo ambito è stato ammesso il richiamo del procedimento penale surriferito.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*".
4. Come ricordato dalla prassi di questa Camera, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
5. Nella fattispecie in esame è certamente data una connessione tra la causa civile e il procedimento penale, poiché le parti sono le stesse in entrambe le sedi e i due procedimenti si basano, in sostanza, sulla medesima fattispecie.
Di conseguenza gli atti del procedimento penale potrebbero, se del caso, avere una loro rilevanza ai fini del giudizio civile.
È quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.
L’incarto penale NLP __________ viene trasmesso alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo direttamente al Ministero pubblico a procedimento civile concluso.
6.L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria