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60.2009.305 • CRP TI 60.2009.305 Generato dall'IA

Access to Closed Juvenile Records for Departmental Use

Numero d'incarto 60.2009.305
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A department requested access to the records of a criminal proceeding against an individual that had concluded with a conviction stemming from a minor's council decision in 2001. The court granted the request based on the applicant's legitimate legal interest, citing the relevant internal security law, and noting the individual's consent and the juvenile magistrate's approval, ruling that the records would be transmitted directly to the department for examination without photocopying, and waiving any associated fees.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, norme menzionate; Access to Closed Juvenile Records for Departmental Use: The court granted the request based on the applicant's legitimate legal interest, citing the relevant internal security law, and noting the individual's consent and the juvenile magistrate's approval, ruling that the records would be transmitted directly to the department for examination without photocopying, and waiving any associated fees.

Parole chiave

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casellario giudiziale accesso ai documenti condizione giuridica del minorenne atti istruttori penali possesso di pornografia minorile giustizia di prossimità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 27 CPP
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Art. 8 vCPP
norme menzionate
Cited alongside Art. 27 CPP in the final ruling section.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 27 CPP

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art. 19 ss. della legge federale del 21.3.1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI, RS 120)

This law established the legitimate interest of the requesting department, which justified granting the request under Art. 27 CPP.

norme menzionate

Cited alongside Art. 27 CPP in the final ruling section.

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Testo completo

Incarto n. 60.2009.305 · Lugano 25 novembre 2009 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 10/11.8.2009 presentata dal

, IS 1, tendente ad ottenere informazioni relative ad un procedimento a carico di un milite;

premesso che l’istanza è stata inviata al magistrato dei minorenni Reto Medici, che ha trasmesso la stessa per competenza a questa Camera in data 11.8.2009, comunicando il proprio nulla osta alla trasmissione delle informazioni richieste;

ritenuto che in data 17/21.8.2009 il Dipartimento istante ha precisato la propria richiesta ed ha trasmesso il formulario con il consenso del milite al controllo, ciò che ha permesso di soprassedere all’intimazione dell’istanza ad PI 2;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. PI

2 è stato oggetto, con altre persone, di un procedimento penale sfociato anzitutto con un decreto d’accusa a suo carico del 9.7.2001, poi (a seguito dell’opposizione della parte civile) in una decisione del 31.10.2001 del Consiglio per i minorenni. Il successivo ricorso per cassazione presentato ancora dalla parte lesa è stato respinto dalla Corte di cassazione e di revisione penale in data 9.7.2002 (inc. __________).

2. Con la presente istanza, il Dipartimento chiede di poter esaminare gli atti del procedimento penale a carico del milite PI 2, che ha espresso parere favorevole a detto controllo controfirmando in data 15.1.2007 l’apposito formulario (doc. 2a). Il magistrato dei minorenni ha dato il proprio nulla osta nello scritto 11.8.2009.

3. L'art.

27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: *"Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".*

4. Nel presente caso è pacifico l’interesse del Dipartimento istante, in relazione agli art. 19 ss. della legge federale del 21.3.1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI, RS 120).

5. L’istanza è accolta. Gli atti sono trasmessi direttamente da questa Camera al Dipartimento istante, che li ritornerà direttamente al magistrato dei minorenni, potendo esaminare gli atti senza però fotocopiarli.

6. Considerato lo scopo della richiesta e la natura del richiedente, si prescinde dalla tassa di giustizia e dalle spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP e le norme menzionate,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria