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60.2009.282 • CRP TI 60.2009.282 Generato dall'IA

Tax Authority Access to Criminal File for Tax Investigation

Numero d'incarto 60.2009.282
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Following a criminal investigation initiated for document forgery where potential tax offenses were flagged by the public prosecutor, a tax inspection authority requested authorization to review the entire criminal file to verify the completeness of the subject's tax data. The court granted the request, ruling under the relevant procedural article that the tax authority demonstrated a legitimate legal interest outweighing the involved parties' privacy rights, especially since the public prosecutor favorably advised the request and the subject did not oppose it, further confirming that while the tax authority generally acts as a third party in criminal proceedings, its access is permissible when facts in the criminal case may impact fiscal matters, subject to the condition that only strictly necessary documents may be copied for the tax proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 181 CPP, Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 27 cpv. 1 CPP, Art. 27 cpv. 2 CPP, Art. 112 LIFD; Tax Authority Access to Criminal File for Tax Investigation: The court granted the request, ruling under the relevant procedural article that the tax authority demonstrated a legitimate legal interest outweighing the involved parties' privacy rights, especially since the public prosecutor favorably advised the request and the subject did not oppose it, further confirming that while the tax authority generally acts as a third party in criminal proceedings, its access is permissible when facts in the criminal case may impact fiscal matters, subject to the condition that only strictly necessary documents may be copied for the tax proceedings.

Parole chiave

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esame degli atti fiscali atti istruttori penali controllo fiscale falsità in documenti documenti di terzi principio di pubblicità Istanza di ispezione degli atti

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 27 CPP

This article was the basis for granting the request to inspect the case files because a legitimate legal interest was established.

Art. 112 LIFD

This article was cited when deciding to waive the collection of court fees.

Art. 39 cpv. 3 LAID

This article was cited when deciding to waive the collection of court fees.

Art. 185 LT

This article was cited when deciding to waive the collection of court fees.

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Testo completo

Incarto n. 60.2009.282 · Lugano 20 agosto 2009/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 28/29.7.2009 presentata dalla

IS 1 tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti dell’incarto penale MP __________;

richiamate le osservazioni 31.7/3.8.2009 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, che preavvisa favorevolmente la richiesta;

richiamate altresì le osservazioni 7/10.8.2009 di PI 2 che non si oppone alla richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A seguito della denuncia 17.10.2008, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (__________) a carico di PI 2 per titolo di falsità in documenti. L’incarto è allo stadio delle informazioni preliminari. Con scritto 12.5.2009 il procuratore pubblico ha segnalato all’ispettorato fiscale, con riferimento all’art. 181 CPP, che nel corso dell’inchiesta sono emersi elementi che potrebbero configurare delle ipotesi di infrazioni fiscali (AI 24).

2. Con la presente istanza la IS 1, richiamata in particolare la surriferita segnalazione, chiede l’autorizzazione per compulsare l’intero incarto penale allo scopo di verificare la completezza dei dati fiscali della persona coinvolta nell’inchiesta.

Come esposto in entrata, il procuratore pubblico preavvisa favorevolmente la richiesta e PI 2 non vi si oppone.

3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e

95 I 108) – “*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.

L’art.

27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, (…)*”.

Occorre chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP).

Il CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP.

Questo risulta anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come si evince in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “*Ispezione degli atti dopo il processo*”, modificato in “*Ispezione degli atti*”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).

4. Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne che nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP 4.7.2006, inc. 60.2006.99; decisione TF 2C_443/2007 del 28.7.2008).

Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP), applicando a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al quale la cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non appaiono in alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono manifestamente inadeguati a far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito di applicazione della AIMP. In questo senso si è espresso il TF (decisione 2C_443/2007 del 28.7.2008, cons. 6):

“*D'altronde l'autorità rogata e le relative istanze di ricorso devono certo* *esaminare la necessità, per l'applicazione della legge, dell'informazione e dei documenti sollecitati. La valutazione dell'effettiva rilevanza di* *tali dati per l'imposizione fiscale delle persone coinvolte è però evidentemente di competenza dell'autorità di tassazione, esperiti tutti i necessari accertamenti in quest'ottica (cfr., per analogia, DTF 129 II 484* *consid. 4.1; 128 II

407 consid. 5.2.1; 127 II 142 consid. 5a).*

*Come già in passato, l'autorità fiscale può utilizzare le informazioni apprese nella consultazione di un incarto penale anche contro terze persone non coinvolte nel procedimento e sulla cui situazione fiscale inizialmente non vi era alcuna necessità di approfondimento. Essa può* *inoltre aver accesso anche a documentazione coperta dal segreto* *bancario, nella misura in cui la stessa è stata ottenuta o sequestrata in* *modo legittimo nell'ambito del procedimento penale (DTF 124 II 58* *consid. 3; sentenza* *2A.28/1997* *del 20 novembre 1998, in: StE 1999 B* *92.13 n. 5, consid. 2a).*

*La giurisprudenza pone comunque dei Iimiti* *al diritto di esame da parte dell'autorità fiscale.

In particolare, è escluso che quest'ultima possa domandare di aver accesso agli atti di un procedimento allo scopo di condurre un'azione di ricerca generale, senza aver

motivo di supporre che la legge non sia stata applicata correttamente. L'obbligo di collaborazione non permette infatti al fisco di consultare indistintamente e senza

obiettivo concreto tutti i documenti di un'altra autorità (DTF 124 II 58 consid. 3d e 3e; sentenza* *2A.406/1995* *del 14 marzo 1996, in:* *ASA 65 pag. 649, consid. 5b)”*.

5. Nel caso in esame, ritenuta la segnalazione del procuratore pubblico, i motivi addotti dalla IS 1 istante, e la non opposizione di PI 2, si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, poiché i fatti alla base del procedimento penale potrebbero avere una rilevanza in ambito fiscale.

Questa Camera autorizza un rappresentante della IS 1 istante ad accedere all’intero incarto penale MP __________, e, se necessario, lo autorizza a fotocopiare esclusivamente i documenti strettamente necessari ai fini del procedimento fiscale.

6. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP,

112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria