Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing After Seizure Order Rejection
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a decision by an instruction judge rejecting a complaint against a seizure order issued during criminal proceedings, but the appellate court found the appeal inadmissible because it was manifestly filed late. The court reasoned that the appellant's instruction to the post office to hold mail did not suspend the ten-day statutory appeal deadline, meaning the deadline expired weeks before the appeal was submitted, leading to dismissal on procedural grounds while noting the appellant could seek a new seizure decision from the public prosecutor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 285 cpv. 1 CPP, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 78 LTF, Art. 81 LTF, art. 1 ss. LTG, art. 39 lit. f LTG; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing After Seizure Order Rejection: The court reasoned that the appellant's instruction to the post office to hold mail did not suspend the ten-day statutory appeal deadline, meaning the deadline expired weeks before the appeal was submitted, leading to dismissal on procedural grounds while noting the appellant could seek a new seizure decision from the public prosecutor.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article, which establishes the ten-day deadline for appeal (used to determine the appeal was untimely), is referenced in the reasoning leading to the decision, although not explicitly cited in the operative part (Order 1). However, the dispositive refers implicitly to the relevant procedural framework in the preamble to the orders: 'richiamati gli art. 284 e ss. CPP'.
Cited in the preamble to the orders regarding the basis for imposing costs.
Cited in the preamble to the orders regarding the basis for imposing costs.
Testo completo
Incarto n. 60.2009.222 · Lugano 22 giugno 2009/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 8/9.6.2009 presentato da
IS 1 contro
la decisione 7.5.2009 del giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli (inc. __________) che ha respinto un reclamo contro un ordine di sequestro emanato nel contesto del procedimento penale di cui all’incarto MP __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto e in diritto
che con decisione 7.5.2009 il giudice dell’istruzione e dell’arresto (inc. Giar __________) ha respinto, per quanto ricevibile, un reclamo presentato dal qui ricorrente contro un ordine di sequestro emanato dal procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi nel quadro del procedimento penale di cui all’incarto MP __________;
che la decisione impugnata è stata inviata per raccomandata il giorno medesimo dell’emanazione (copia della busta con il numero della raccomandata allegata al ricorso 8/9.6.2009), ed è pervenuta all’ufficio postale il giorno seguente (ricerca postale);
che a seguito di un “ordine di trattenere la corrispondenza” dato alle poste dal qui ricorrente in data 29.4.2009, la sua corrispondenza è stata trattenuta fino al 2.6.2009, come peraltro ammesso nel ricorso e documentato con l’ordine scritto impartito alle poste allegato al gravame;
che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare (come ricordato peraltro dal giudice dell’istruzione e dell’arresto nella decisione impugnata, punto 7, p. 3) che l’ordine di posta da trattenere non permette di interrompere i termini di ricorso (al di là degli usuali sette giorni di giacenza delle raccomandate), e che ciò vale a maggior ragione per chi sa dell’esistenza di una procedura che lo concerne;
che il termine di dieci giorni di ricorso dell'art. 285 cpv. 1 CPP ha cominciato a decorrere al più tardi il 15.5.2009 (giorno di scadenza del termine di giacenza di sette giorni), ed è venuto a scadere il 25.5.2009;
che l'istanza è stata spedita l’8.6.2009 ed è pervenuta a questa Camera il giorno successivo (cfr. timbri sulla busta agli atti);
che quindi il gravame è manifestamente tardivo, ciò che esclude l’esame del merito;
che la situazione di fatto chiara e la manifesta tardività del ricorso esclude di interpellare il ricorrente ad esprimersi in merito alla tempestività della sua impugnativa;
che la tardività del ricorso non priva il ricorrente della possibilità di chiedere nuovamente una decisione di dissequestro al procuratore pubblico;
che il gravame, in quanto tardivo, è irricevibile, con tassa di giustizia e spese a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 284 e ss. CPP, sulle spese gli art. 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile in quanto tardivo.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio di
diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria