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60.2009.133 • CRP TI 60.2009.133 Generato dall'IA

Administrative Office Access to Criminal Records for Firearm License Issuance

Numero d'incarto 60.2009.133
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An administrative office responsible for issuing European firearm licenses requested access to records from several prior criminal proceedings against an applicant, arguing this access was necessary for fulfilling its obligations under the revised federal Weapons Act, which requires assessing an applicant's background for license issuance. The court granted the request, reasoning that the administrative office demonstrated a legitimate legal interest under the criminal procedure code to inspect the case files because the statutory mandate for granting the firearm license necessitates evaluating information from prior investigations, thereby overriding the private interests of the involved parties to the extent that inspection, but not copying, of the records is authorized.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 25b cpv. 1 LArm, Art. 25b cpv. 2 frase, Art. 46 OArm, Art. 25a LArm; Administrative Office Access to Criminal Records for Firearm License Issuance: The court granted the request, reasoning that the administrative office demonstrated a legitimate legal interest under the criminal procedure code to inspect the case files because the statutory mandate for granting the firearm license necessitates evaluating information from prior investigations, thereby overriding the private interests of the involved parties to the extent that inspection, but not copying, of the records is authorized.

Parole chiave

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legge sulle armi atti penali procedura d'autorizzazione consultazione degli atti inchiesta amministrativa spese legali

Disposizioni normative citate

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Art. 27 CPP
This article established the basis for granting access to the case files because a legitimate legal interest was recognized.
Art. 8 vCPP
La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Art. 25b cpv. 1 LArm
nel traffico passeggeri) e dell’art. 25b LArm (esportazione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri) è uno dei nuovi compiti del Cantone [Rapporto no.
Art. 25b cpv. 2 frase
art. 25b cpv. 2 frase 1 LArm; La legislazione sulle armi in seguito all’adeguamento a Schengen e alla revisione «nazionale», DFGP, Ufficio federale di polizia fedpol, p.
Art. 46 OArm
Art. 25a LArm
rilascio della carta europea d’arma da fuoco ai sensi dell’art. 25a LArm (introduzione temporanea di armi da fuoco
Art. 25b LArm
nel traffico passeggeri) e dell’art. 25b LArm (esportazione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri) è uno dei nuovi compiti del Cantone [Rapporto no.
Art. 13 cpv. 1 LCArm
Nel caso in esame – ritenuti i motivi addotti dall’autorità istante, la sua facoltà d’indagine d’ufficio, la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli incarti penali in questione, e considerato inoltre il tenore dell’art. 13 cpv.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 27 CPP

This article established the basis for granting access to the case files because a legitimate legal interest was recognized.

Art. 13 cpv. 1 LCLArm

This provision was cited in the reasoning (considerando 6) as the basis for not imposing court fees and expenses.

art. 95 a 98 LTF

These articles define the grounds for appeal to the Federal Tribunal, cited in the procedural remedy section.

art. 78 LTF

This article establishes the availability of the appeal in criminal matters (ricorso in materia penale) against final decisions, cited in the procedural remedy section.

art. 81 LTF

This article governs the standing to appeal (legittimazione a ricorrere), cited in the procedural remedy section.

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Testo completo

Incarto n. 60.2009.133 · Lugano 23 aprile 2009/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 1/7.4.2009 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di alcuni incarti penali in relazione ad una domanda di rilascio della Carta europea d’arma da fuoco;

richiamate le osservazioni 9/10.4.2009 di PI 1, il quale ritiene in particolare eccessiva e fuori luogo la richiesta di visionare gli atti, essendo a suo giudizio sufficienti l’estratto del casellario giudiziale prodotto all’autorità istante unitamente alla domanda di rilascio della Carta europea d’arma da fuoco e le risposte date in sede di polizia, rimettendosi in ogni modo al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A seguito della querela 21.12.2004 sporta da __________ __________ nei confronti del fratello PI 1 per le ipotesi di reato di lesioni semplici, sub. vie di fatto, danneggiamento e ingiuria, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di quest’ultimo sfociato nel decreto di non luogo a procedere 16.2.2005 emanato dall’allora sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani (NLP __________).

A seguito della querela 11.9.2007 sporta da __________ __________ nei confronti, tra l’altro, del cognato PI 1 per le ipotesi di reato di lesioni semplici, diffamazione, ingiuria e minaccia, il Ministero pubblico ha aperto un altro procedimento penale a carico del querelato, sfociato nel decreto di non luogo a procedere interno 9.6.2008 emanato dall’allora sostituto procuratore pubblico Andrea Maria Balerna per recesso di querela (NLP __________).

Infine, a seguito della querela 11.9.2007 sporta da __________ __________ (figlio di __________ __________) nei confronti di PI 1 per l’ipotesi di reato di minaccia, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale sempre a carico di quest’ultimo, sfociato nel decreto di non luogo a procedere 1.12.2008 emanato dal procuratore pubblico Andrea Maria Balerna (NLP __________).

2. Con la presente istanza la IS 1, per il tramite del capoufficio dell’Ufficio dei permessi, nell’ambito di una domanda presentata da PI 1 intesa ad ottenere il rilascio della Carta europea d’arma da fuoco (CEAF) in virtù della revisione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) del 20.6.1997, entrata in vigore il 12.12.2008, chiede di poter visionare gli atti dei surriferiti incarti penali.

Come esposto in entrata, PI 1 si rimette al giudizio di questa Camera, ritenendo in particolare eccessiva e fuori luogo la richiesta di visionare gli atti, essendo a suo giudizio sufficienti l’estratto del casellario giudiziale prodotto all’autorità istante unitamente alla domanda di rilascio della Carta europea d’arma da fuoco e le risposte date in sede di polizia (cfr., al proposito, osservazioni 9/10.4.2009 e la documentazione ivi annessa).

3. L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che:"*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione*".

4. La revisione della Legge sulle armi (LArm, RS 514.54), entrata in vigore il 12.12.2008, è una conseguenza degli Accordi di Schengen e Dublino e agevola la lotta agli abusi in materia di armi. La revisione stabilisce quali oggetti sono considerati armi e definisce le procedure di acquisizione e le condizioni per il porto d’armi. Disciplina inoltre l’introduzione sul territorio svizzero e l’esportazione di armi fissando parimenti le condizioni che gli armaioli devono soddisfare per poter fabbricare le armi e commerciarle.

La LArm – per quanto interessa la fattispecie in esame – sancisce in particolare che chi, nel traffico passeggeri, intende esportare temporaneamente armi da fuoco e le relative munizioni verso uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen, deve chiedere alla competente autorità del Cantone di domicilio una carta europea d’arma da fuoco (art. 25b cpv. 1 LArm). La carta europea d’arma da fuoco è rilasciata per le armi che il richiedente può rendere credibile di essere legittimato a possedere, e per fucili, fucili a canna liscia, pistole e rivoltelle (armi soggette ad autorizzazione o armi soggette a dichiarazione) [cfr. art. 25b cpv. 2 frase 1 LArm; La legislazione sulle armi in seguito all’adeguamento a Schengen e alla revisione «nazionale», DFGP, Ufficio federale di polizia fedpol, p. 20; Rapporto no. 6103 R del 1°.4.2009 della Commissione della legislazione sul messaggio 19.8.2008 concernente la revisione totale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulle armi, gli accessori e le munizioni del 31.1.2000 (LCLArm), p. 2]. La carta europea d’arma da fuoco è valida cinque anni al massimo e la sua validità può essere prolungata di volta in volta di due anni (art. 25b cpv. 2 frase 2 LArm).

L’art.

46 OArm precisa che chiunque, nel traffico passeggeri, intende esportare temporaneamente armi da fuoco o parti essenziali di armi in uno Stato Schengen deve presentare una domanda per il rilascio della carta europea d’arma da fuoco (cpv. 1).

La domanda deve essere presentata con l’apposito modulo (ndr: scaricabile da Internet) alla competente autorità del Cantone di domicilio e deve essere corredata di un estratto del casellario giudiziale svizzero (rilasciato al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda), di una copia del passaporto valido o della carta d’identità valida e di due fototessere recenti (cpv. 2 e cpv. 3 lit. a – c). L’autorità cantonale competente annota nella carta europea d’arma da fuoco tutte le armi che il richiedente è autorizzato a possedere (cpv. 4). La carta europea d’arma da fuoco è valida cinque anni. La sua durata di validità può essere prorogata due volte di due anni (cpv. 5).

Con il messaggio no. 6103 il Consiglio di Stato ha proposto la revisione della Legge di applicazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LCLArm) del 31.1.2000, per l’entrata in vigore il 12.12.2008 della nuova LArm e della relativa ordinanza.

Il

rilascio della carta europea d’arma da fuoco ai sensi dell’art. 25a LArm (introduzione temporanea di armi da fuoco

nel traffico passeggeri) e dell’art. 25b LArm (esportazione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri) è uno dei nuovi compiti del Cantone [Rapporto no. 6103 R del 1°.4.2009 della Commissione della legislazione sul messaggio 19.8.2008 concernente la revisione totale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulle armi, gli accessori e le munizioni del 31.1.2000 (LCLArm), p. 1/2]. La competenza per l’applicazione della LArm e della LCLArm è stata demandata all’Ufficio dei permessi della IS 1, che si occupa anche del rilascio della carta europea d’arma da fuoco (Risposta a interrogazione numero r294.07 presentata da __________ __________ e conf., risoluzione no. 606 del 12.2.2007, p. 1).

La Commissione della legislazione, mediante il rapporto no. 6103 R dell’1.4.2009 sul messaggio 19.8.2008 concernente la revisione totale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulle armi, gli accessori e le munizioni del 31.1.2000 (LCLArm), ha invitato il Gran Consiglio a entrare in materia sul messaggio del Consiglio di Stato no. 6103 e ad approvare l’annesso disegno di Legge cantonale sulle armi con le modifiche proposte al titolo e all’art. 7 cpv. 1.

5. Nel caso in esame – ritenuti i motivi addotti dall’autorità istante, la sua facoltà d’indagine d’ufficio, la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli incarti penali in questione, e considerato inoltre il tenore dell’art. 13 cpv.

1 LCArm (secondo cui le autorità amministrative e giudiziarie cantonali nonché i Comuni, anche se vincolati dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l’applicazione della LArm e della presente legge) – si deve, di principio, ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.

In siffatte circostanze, questa Camera autorizza il capoufficio dell’Ufficio dei permessi della IS 1, dopo la crescita in giudicato della presente decisione, ad esaminare gli incarti penali NLP __________, NLP __________ e NLP __________ presso il Ministero pubblico, senza estrarre copia.

6. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerato l’art. 13 cpv. 1 LCLArm, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria