Applicant Seeks Access to Withdrawn Criminal Complaint Lacking Formal Commencement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual sought a copy of a criminal complaint filed against them by their daughter, which led to a non-lieu decree after the complainant withdrew the accusation before any formal recording, despite the general rule that former parties are presumed to have a legitimate legal interest for inspecting case files post-conclusion under the applicable procedural article. The court denied the request because the underlying criminal proceeding never truly commenced due to the withdrawal of the complaint and the applicant failed to articulate any specific justification for accessing the records, thus not demonstrating a legitimate legal interest overriding the privacy rights of the involved parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Non si prelevano tassa di giustizia e spese; Applicant Seeks Access to Withdrawn Criminal Complaint Lacking Formal Commencement: The court denied the request because the underlying criminal proceeding never truly commenced due to the withdrawal of the complaint and the applicant failed to articulate any specific justification for accessing the records, thus not demonstrating a legitimate legal interest overriding the privacy rights of the involved parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe basis for rejecting the request to inspect the acts, as this provision governs the inspection of case files by non-parties.
This provision orders that no judicial fees or costs shall be levied.
Testo completo
Incarto n. 60.2009.114 · Lugano 1 aprile 2009/spa · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20/26.3.2009 presentata da
IS 1, ,
tendente ad ottenere copia di una querela presentata a suo carico dalla figlia;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di una querela 29.11.2007 presentata dalla figlia a carico della qui istante, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), ritirata dalla querelante in occasione della sua citazione in polizia, prima di qualsiasi verbalizzazione. Il Ministero pubblico ha quindi emanato un decreto di non luogo a procedere in data 27.2.2008 per recesso di querela.
2.La qui istante (con scritto inviato direttamente al Ministero pubblico, trasmesso per competenza a questa Camera) chiede copia della querela 29.11.2007.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice,* *la Camera* *dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti.* *La Camera* *dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
4. Nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale querelata) nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel caso in esame occorre considerare che il procedimento penale non ha preso neppure avvio, in quanto la figlia dell’istante ha ritirato la querela in occasione della sua citazione in polizia, prima ancora di qualsiasi verbale. Di modo che, a seguito del ritiro della querela, le autorità penali non hanno potuto procedere, ma hanno semplicemente emanato il decreto di non luogo a procedere interno all’incarto (NLP __________). Nello spirito del ritiro di querela, non è dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP a favore dell’istante, che nella sua richiesta non adduce motivazioni particolari a suffragio della propria domanda.
6.L’istanza è respinta.
7.Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria