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60.2008.71 • CRP TI 60.2008.71 Generato dall'IA

Tax Authority Access to Criminal File Documents for Tax Liability Assessment

Numero d'incarto 60.2008.71
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An entity, acting as a tax authority following notification from the Public Prosecutor regarding an international rogatory letter involving a professional fiduciary, sought access to specific documents (AI 28, 30, and 43) within a criminal investigation file to determine the tax liability of the subject in the Canton. The court determined that access for third parties, including tax authorities not acting as formal parties, is governed by the residual procedure of Article 27 of the Criminal Procedure Code, which requires justifying a legitimate legal interest outweighing the personal rights of those involved. Given the Public Prosecutor's non-opposition and the specific relevance of the requested police reports concerning searches and seizures to the potential tax imposition of the individual for fiduciary activities, the court partially granted the request, allowing access only to the specified documents to verify taxability in the Canton, applying the criterion of potential utility.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 27 cpv. 1 CPP, Art. 27 cpv. 2 CPP, Art. 112 LIFD, Art. 100 cpv. 1 LTF; Tax Authority Access to Criminal File Documents for Tax Liability Assessment: The court determined that access for third parties, including tax authorities not acting as formal parties, is governed by the residual procedure of Article 27 of the Criminal Procedure Code, which requires justifying a legitimate legal interest outweighing the personal rights of those involved. Given the Public Prosecutor's non-opposition and the specific relevance of the requested police reports concerning searches and seizures to the potential tax imposition of the individual for fiduciary activities, the court partially granted the request, allowing access only to the specified documents to verify taxability in the Canton, applying the criterion of potential utility.

Parole chiave

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esame degli atti fiscali atti istruttori penali procedura di tassazione assoggettamento all'imposta documenti di terzi amministrazione fiscale Istanza di ispezione degli atti. divisione delle contribuzioni quale istante

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 27 CPP

This provision establishes the basis for granting access to case files to parties other than those involved in the criminal proceeding.

Art. 112 LIFD

Cited in connection with the decision to waive the collection of judicial fees and costs.

Art. 39 cpv. 3 LAID

Cited in connection with the decision to waive the collection of judicial fees and costs.

Art. 185 LT

Cited in connection with the decision to waive the collection of judicial fees and costs.

Art. 78 LTF

Cited to indicate the general provision governing the right to appeal in criminal matters.

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Testo completo

Incarto n. 60.2008.71 · Lugano 21 ottobre 2008/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 28.2/3.3.2008 presentata dalla

IS 1,

tendente ad ottenere l’autorizzazione all’accesso agli atti dell’inc. MP __________ inerente tra gli altri, PI 2, __________;

richiamate le osservazioni 17.3.2008 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, mediante le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta;

ritenuto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Nell’ambito dell’espletazione di una rogatoria internazionale (inc. MP __________), il Ministero pubblico ha operato una segnalazione all’Ispettorato fiscale in relazione all’attività di fiduciario commercialista svolta da PI 2 con due società con sede nel Canton __________, ma con uffici operativi a __________.

2. Con la presente istanza la Divisione istante chiede di poter avere accesso agli atti. Il procuratore pubblico ha comunicato il proprio nulla osta, in particolare con riferimento agli atti AI 28, 30 e 43. PI 2, interpellato, non ha preso posizione.

3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.

L’art.

27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, (…)*”.

Occorre chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP).

Il CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP.

Questo risulta anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come si evince in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “*Ispezione degli atti dopo il processo*”, modificato in “*Ispezione degli atti*”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).

4. Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP 4.7.2006, inc. __________; sentenza TF __________ del 28.7.2008).

Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP), applicando a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al quale la cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non appaiono in alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono manifestamente inadeguati a far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito di applicazione della AIMP. In questo senso si è espresso il TF (sentenza 2C_443/2007 del 28.7.2008, cons. 6):

“*D'altronde l'autorità rogata e le relative istanze di ricorso devono certo* *esaminare la necessità, per l'applicazione della legge, dell'informazione e dei documenti sollecitati. La valutazione dell'effettiva rilevanza di* *tali dati per l'imposizione fiscale delle persone coinvolte è però evidentemente di competenza dell'autorità di tassazione, esperiti tutti i necessari accertamenti in quest'ottica (cfr., per analogia, DTF 129 II 484* *consid. 4.1; 128 II 407 consid. 5.2.1; 127 II 142 consid. 5a).*

*Come già in passato, l'autorità fiscale può utilizzare le informazioni apprese nella consultazione di un incarto penale anche contro terze persone non coinvolte nel procedimento e sulla cui situazione fiscale inizialmente non vi era alcuna necessità di approfondimento. Essa può* *inoltre aver accesso anche a documentazione coperta dal segreto* *bancario, nella misura in cui la stessa è stata ottenuta o sequestrata in* *modo legittimo nell'ambito del procedimento penale (DTF 124 II 58* *consid. 3; sentenza* *2A.28/1997* *del 20 novembre 1998, in: StE 1999 B* *92.13 n. 5, consid. 2a).*

*La giurisprudenza pone comunque dei Iimiti* *al diritto di esame da parte dell'autorità fiscale. In

particolare, è escluso che quest'ultima possa domandare di aver accesso agli atti di un procedimento allo scopo di condurre un'azione di ricerca generale, senza aver

motivo di supporre che la legge non sia stata applicata correttamente. L'obbligo di collaborazione non permette infatti al fisco di consultare indistintamente e senza

obiettivo concreto tutti i documenti di un'altra autorità (DTF 124 II 58 consid. 3d e 3e; sentenza* *2A.406/1995* *del 14 marzo 1996, in:* *ASA 65 pag. 649, consid. 5b).”*

5. Nel presente caso, il procuratore pubblico che ha operato la segnalazione ha, in questa sede, precisato come auspicata sia la visione degli atti AI 28, 30 e 43, ovvero tre rapporti di esecuzione della polizia cantonale relativi a perquisizioni e sequestri, che potrebbero fondare un’eventuale imposizione di PI 2 in Ticino per l’attività di fiduciario svolta.

6. In quest’ottica, l’istanza è ammessa, parzialmente, ovvero limitatamente agli atti AI 28, 30 e 43 dell’incarto MP __________, per verificare l’imponibilità in Ticino di PI 2. Qualora detta imponibilità risultasse ammessa, e si appalesasse la necessità di esaminare ulteriori atti, l’accesso a questi ultimi potrà essere richiesto con un’estensione della presente domanda, ritenuto che a prima vista, in mancanza di una decisione di principio di imponibilità, viene meno il criterio dell’utilità potenziale.

7. La domanda è parzialmente accolta. L’istante potrà compulsare gli atti AI 28, 30 e

43 dell’incarto MP __________ presso il Ministero pubblico.

8. Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP,

112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria