Transfer of Criminal File to Civil Court for Evidentiary Purposes
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party involved in a pending civil proceeding concerning wages and dismissal requested the transfer of a criminal case file, which involved the same parties and related to charges of defamation, calumny, and coercion, to the civil court for evidentiary purposes after a prior conciliation attempt failed and preliminary police investigations were initiated. The appellate criminal chamber granted the request, reasoning that the criteria for judicial authorities to inspect criminal files under the relevant code provision were met, specifically noting the pendency of the civil proceeding involving identical parties and compatibility with the procedural law, and ordered the transfer to occur once the file was returned to the Public Prosecutor's office.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, ogni altra norma applicabile; Transfer of Criminal File to Civil Court for Evidentiary Purposes: The appellate criminal chamber granted the request, reasoning that the criteria for judicial authorities to inspect criminal files under the relevant code provision were met, specifically noting the pendency of the civil proceeding involving identical parties and compatibility with the procedural law, and ordered the transfer to occur once the file was returned to the Public Prosecutor's office.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe request to recall the criminal file in the civil proceedings was accepted based on this article.
This article was cited in the preamble to the final ruling.
Cited generally in the preamble to the final ruling.
Testo completo
Incarto n. 60.2008.54 · Lugano 8 aprile 2008/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18/19.2.2008 presentata dalla
IS 1 tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;
richiamate le osservazioni 20/21.2.2008 del procuratore pubblico Antonio Perugini, con le quali comunica di non avere obbiezione alla trasmissione degli atti, ritenuto che per il momento essi sono in polizia per l’assunzione delle informazioni preliminari;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una denuncia di __________ a carico di __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale per titolo di diffamazione, calunnia e coazione (inc. MP __________). L’incarto è stato trasmesso al giudice di pace per un tentativo di conciliazione. Dopo il fallimento dello stesso, l’incarto è ritornato al Ministero pubblico che l’ha inviato in polizia per l’assunzione delle informazioni preliminari, tuttora in corso.
2. Presso la Pretura istante è pendente una procedura per salari e mercedi tra le medesime persone in relazione ad un licenziamento (inc. __________). Nell’ambito di tale causa, è stato richiamato l’incarto penale, prova ammessa dal giudice civile in data 14.2.2008. Da qui la richiesta giusta l’art. 27 CPP, che il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente, evidenziando però che per il momento gli atti non sono ancora disponibili, in quanto l’incarto si trova presso la polizia giudiziaria per l’assunzione delle informazioni preliminari.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
4. Come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
5. Nel presente caso sono adempiute le surriferite condizioni e vi è un’identità delle parti tra i due procedimenti. Di principio è quindi ammesso un interesse giuridico legittimo.
6. L’istanza è accolta. L’incarto potrà essere trasmesso alla Pretura istante una volta che lo stesso è ritornato al Ministero pubblico.
7. Data la particolarità della procedura, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria