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60.2008.403 • CRP TI 60.2008.403 Generato dall'IA

Office v. Police Records Access for Cost Recovery

Numero d'incarto 60.2008.403
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An office responsible for cost recovery related to fire suppression, as authorized by law for intentional or negligent fires, sought principle authorization to access police reports and related decisions in criminal cases to fulfill its duties. The court granted the request in principle, reasoning that because the office was acting under a specific statutory mandate to recover expenses from responsible parties in fire cases, it possessed a legitimate legal interest under procedural law that outweighed the personal rights of those involved in the proceedings, thus allowing access to the files after access had been granted to the primary parties.

Regesto Legislator

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Art. 15 cpv. 2 LLI, Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP; Office v. Police Records Access for Cost Recovery: The court granted the request in principle, reasoning that because the office was acting under a specific statutory mandate to recover expenses from responsible parties in fire cases, it possessed a legitimate legal interest under procedural law that outweighed the personal rights of those involved in the proceedings, thus allowing access to the files after access had been granted to the primary parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
consultazione degli atti recupero dei costi atti penali diritto di visita dovere procedurale azione di reintegra

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 CPP

This provision was the legal basis for accepting the request for principle regarding access to case files for legitimate legal interest.

art. 27 CPP

Cited in the preamble to the final orders as the applicable law.

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Testo completo

Incarto n. 60.2008.403 · Lugano 18 dicembre 2008/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16/17.12.2008 presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione di principio a copie dei rapporti di polizia e delle eventuali decisioni negli incarti relativi ad incendi;

considerato come si tratti di un problema di principio, posto in astratto, non è il caso di procedere ad uno scambio di allegati;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.In virtù dell’art. 15 cpv. 1 della Legge sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI), lo Stato assume le spese per lo spegnimento di incendi e per gli interventi in stato di necessità. L’art. 15 cpv. 2 LLI prescrive che, in caso di incendio intenzionale o colposo, si procede al recupero delle spese dal responsabile, adeguando la richiesta alle concrete condizioni oggettive e soggettive.

2.Con riferimento al recupero previsto dall’art. 15 cpv.

2 LLI, e con riferimento all’art. 25 cpv. 2 del relativo regolamento per l’attribuzione della competenza, l’Ufficio istante chiede di essere autorizzato ad accedere agli atti dei procedimenti penali relativi ad incendi, in modo particolare di poter visionare i rapporti di polizia e gli eventuali atti o decreti d’accusa, nonché le relative sentenze, per poter poi procedere nelle loro incombenze.

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.

4. Nel presente caso, agendo l’Ufficio istante in adempimento di una competenza prevista dalla LLI, è il caso di ammettere di principio l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP a suo favore ogni qual volta si è confrontati con un procedimento per incendio intenzionale o colposo.

5.L’istanza di una decisione di principio è accolta. L’Ufficio istante potrà quindi esaminare gli atti dei procedimenti per incendio intenzionale o colposo, dopo che l’accesso agli atti sia stato ammesso alle parti.

6.Considerata la natura e la funzione pubblica dell’Ufficio istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria