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60.2008.395 • CRP TI 60.2008.395 Generato dall'IA

Curator's Request for Access to Criminal Records Denied

Numero d'incarto 60.2008.395
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The curator, appointed to manage the affairs of an incapacitated adult who had previously been involved in disputes with her daughter, sought access to information regarding existing or concluded criminal proceedings between the mother and daughter, citing the need to protect the curatelatee's rights. The court rejected the request because the curator failed to specify the legitimate legal interest justifying the inspection under the relevant statute, the request appeared to exceed the specific administrative and representative powers granted by the guardianship authority, and the underlying tension, as evidenced by the archived criminal files and the subsequent change in living arrangements, suggested the situation may have been resolved.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 392 cifra, Art. 393 cifra, Art. 39 lit. f LTG, Art. 100 cpv. 1 LTF; Curator's Request for Access to Criminal Records Denied: The court rejected the request because the curator failed to specify the legitimate legal interest justifying the inspection under the relevant statute, the request appeared to exceed the specific administrative and representative powers granted by the guardianship authority, and the underlying tension, as evidenced by the archived criminal files and the subsequent change in living arrangements, suggested the situation may have been resolved.

Parole chiave

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consultazione degli atti diritto di visita richiesta di informazioni curatela di amministrazione autorità tutoria accesso all'informazione Istanza di ispezione degli atti. curatore quale istante

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 CPP

The request was rejected, referencing this article which governs access to case files for those justifying a legitimate legal interest.

art. 39 lit. f LTG

Cited in the preamble to the decision concerning costs/expenses (though the dispositive waived them).

art. 90 a 93 LTF

Cited in the section describing the right to appeal to the Federal Tribunal against final and other decisions.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the section describing the time limit for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 95 a 98 LTF

Cited in the section listing the grounds for appeal to the Federal Tribunal.

art. 78 LTF

Cited in the section describing the right to appeal in criminal matters to the Federal Tribunal.

art. 81 LTF

Cited in the section describing the rules for legitimacy to appeal to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 60.2008.395 · Lugano 28 gennaio 2009/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, e-sclusosi)

segretaria: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 1/12.12.2008 presentata da

PR 1

tendente ad ottenere informazioni riguardo all’esistenza, alla natura e all’esito di procedimenti penali avviati dalla sua curatelata nei confronti della di lei figlia o viceversa;

premesso che l’istanza 1.12.2008 è stata indirizzata erroneamente alla Pretura di __________, che l’ha inviata al Ministero pubblico, il quale l’ha ricevuta il 3.12.2008, che a sua volta l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto 11/12.12.2008, allegando tre incarti penali e rimettendosi contestualmente al giudizio di questa Camera;

richiamate le osservazioni 31.12.2008/2.1.2009 di PI 1, che si oppone alla richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. In data 14.8.2008 la __________, sede di __________ (di seguito __________), dopo aver preso atto dell’istanza di curatela presentata il 9.4.2008 da IS 1 (__________) in relazione alle sue difficoltà a gestire autonomamente le questioni finanziarie, ha deciso di istituire una curatela di rappresentanza e di amministrazione in suo favore (cfr., nel dettaglio, copia risoluzione __________ no. __________ del 14.8.2008 annessa all’istanza 1/12.12.2008).

2. Con la presente istanza PR 1, curatore di IS 1, chiede di poter ottenere informazioni riguardo all’esistenza, alla natura e all’esito di eventuali procedimenti penali avviati dalla sua curatelata nei confronti della di lei figlia PI 1, oppure avviati da quest’ultima nei confronti di sua madre. Precisa di aver bisogno di queste informazioni nell’ambito dell’espletamento del suo incarico e allo scopo di tutelare i diritti della sua curatelata.

Come esposto in entrata, il Ministero pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera, producendo contestualmente tre incarti penali (inc. NLP __________, ABB __________ e NLP __________).

PI 1, dal canto suo, si oppone alla surriferita richiesta, sostenendo che la documentazione degli incarti penali non potrebbe risolvere la situazione della curatelata, tenuto conto anche del fatto che quest’ultima si è trasferita da oltre tre anni in un appartamento a __________, dove vive tuttora.

3. L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: *"Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".*

4. La __________, su richiesta di IS 1, ha istituito in suo favore una curatela di rappresentanza e di amministrazione in applicazione degli art. 392 cifra 1 CC (secondo cui l’autorità tutoria, ad istanza di un interessato o d’ufficio, nomina un curatore nei casi specialmente previsti dalla legge ed inoltre quando il maggiorenne, per malattia, assenza o altro simile impedimento, non sia in grado di agire esso medesimo o di scegliersi un rappresentante per provvedere a qualche caso urgente) e art. 393 cifra 2 CC (secondo cui l’autorità tutoria prende gli opportuni provvedimenti ogni qualvolta una sostanza rimanga priva della necessaria amministrazione ed in ispecie nomina un curatore in caso di incapacità di una persona a provvedere da sé medesima all’amministrazione della propria sostanza o a scegliersi un rappresentante, quando non sia il caso di costituire la tutela), designando quale suo curatore PR 1.

La __________, nella sua risoluzione no. __________ del 14.8.2008, ha precisato che PR 1 ha il compito di rappresentare la sua curatelata nei confronti di terzi e di provvedere all’amministrazione del suo patrimonio e di gestire i pagamenti correnti. Il medesimo curatore è stato parimenti autorizzato a raccogliere tutte le informazioni inerenti al patrimonio della curatelata, ad aprire e a chiudere conti e infine a stipulare e a disdire contratti di locazione per cassette di sicurezza (copia risoluzione __________ no. __________ del 14.8.2008 annessa all’istanza 1/12.12.2008).

Ora, come esposto, il Ministero pubblico ha trasmesso a questa Camera tre incarti penali, nel frattempo archiviati (inc. NLP __________, ABB __________ e NLP __________).

Dalla lettura degli stessi emerge in particolare che i rapporti tra la madre e la figlia erano tesi da qualche tempo e tale situazione si sarebbe creata anche poiché entrambe abitavano nel medesimo immobile a __________. Giova al riguardo rilevare che la figlia abita ancora a __________, mentre sua madre si è trasferita a __________.

Tenuto conto delle precedenti considerazioni, l’istanza di PR 1, curatore di IS 1, non può essere accolta.

Va anzitutto rilevato che il curatore chiede di poter ottenere informazioni riguardo all’esistenza, alla natura e all’esito di eventuali procedimenti penali avviati dalla sua curatelata nei confronti della di lei figlia PI 1, oppure

avviati da quest’ultima nei confronti di sua madre, "*nell’ambito di questo incarico e allo scopo di curare i diritti della

mia assistita (…)*" (istanza 1/12.12.2008), senza tuttavia precisare i motivi alla base della sua richiesta, in ossequio a quanto sancito dall’art. 27 CPP.

La sua richiesta sembra poi, a prima vista, esulare dalle mansioni attribuitigli dalla __________ (cfr. copia risoluzione __________ no. __________ del 14.8.2008 annessa all’istanza 1/12.12.2008).

Se si considerano infine la natura e l’esito dei procedimenti penali e il fatto che IS 1 non abita più nello stesso stabile della figlia, la situazione tra le parti sembra – in assenza di prove contrarie – essersi nel frattempo appianata.

Qualora il curatore dovesse necessitare di altre informazioni inerenti ai surriferiti incarti penali, egli può formulare a questa Camera una nuova istanza motivata ex art.

27 CPP, indicando però nel dettaglio i motivi alla base della sua richiesta, che deve essere necessariamente in connessione con le mansioni affidatigli dalla __________ come stabilito nella sua risoluzione no. __________ del 14.8.2008.

5. Considerata la natura dell’istanza, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e di spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza, per quanto ricevibile, è respinta.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.

78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente La segretaria