Access to Sealed Criminal File for Civil Case Discovery
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA court vice-president, presiding over a civil case concerning alleged professional errors by lawyers who previously represented a bank in a fraud and document forgery criminal proceeding, sought authorization to inspect the sealed criminal case file to establish the basis of the bank's liability. The court acknowledged the vice-president's legitimate legal interest in accessing the file because the ongoing civil matter was directly connected to the prior criminal case involving bank malfeasance; however, to protect the privacy rights of numerous third parties whose personal banking details were included in the criminal record, the court granted only partial access, ordering that the applicant first receive the index of the criminal file to subsequently specify the exact documents required and the justification for their review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 78 LTF, Art. 81 LTF, art. 90 a 93 LTF; Access to Sealed Criminal File for Civil Case Discovery: The court acknowledged the vice-president's legitimate legal interest in accessing the file because the ongoing civil matter was directly connected to the prior criminal case involving bank malfeasance; however, to protect the privacy rights of numerous third parties whose personal banking details were included in the criminal record, the court granted only partial access, ordering that the applicant first receive the index of the criminal file to subsequently specify the exact documents required and the justification for their review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article forms the basis for allowing the partial inspection of the criminal case file, as explicitly cited in the preamble to the operative part and in order 1.
Cited in order 3 regarding the possibility of recourse to the Federal Supreme Court against final, partial, and interlocutory decisions.
Cited in order 3 to specify the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Cited in order 3 as the basis for the admissibility of the criminal appeal to the Federal Supreme Court.
Cited in order 3 to regulate the standing to appeal to the Federal Supreme Court.
Cited in order 3 to list the grounds for appeal to the Federal Supreme Court.
Testo completo
Incarto n. 60.2008.37 · Lugano 22 aprile 2008/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Raffaele Guffi, vicepresidente, Andrea Pedroli, Stefano Bernasconi (in sostituzione di Mauro Mini ed Ivano Ranzanici, esclusisi)
segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 1/4.2.2008 presentata dal
IS 1, vicepresidente della, ,
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad ispezionare l’incarto TPC __________ inerente il procedimento penale promosso a carico di __________ e __________ sfociato nella sentenza 9.6.2000 della Corte delle assise criminali;
richiamate le osservazioni 7.2.2008 del procuratore pubblico Maria Galliani, con cui postula in via principale la reiezione della domanda, in via subordinata l’accesso alla predetta sentenza e in via ancora più subordinata l’accesso all’elenco atti del procedimento penale con l’invito all’istante ad indicare i documenti che intende esaminare e per quale motivo;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decisione 9.6.2000 la Corte delle assise criminali ha condannato __________
– già direttore di __________, __________ – alla pena di tre anni e nove mesi di reclusione siccome riconosciuto colpevole di truffa e falsità in documenti, rispettivamente __________ alla pena di tre anni di reclusione siccome riconosciuto colpevole di truffa, reati commessi a pregiudizio di clienti del predetto istituto bancario (incarto TPC __________);
che con sentenza 5.8.2004 la __________ ha respinto la petizione presentata, direttamente in appello, da __________ – cessionaria delle pretese di __________ e __________, parti civili nel menzionato procedimento penale – nei confronti di __________, al quale aveva chiesto il risarcimento del danno asseritamente sofferto in ragione delle malversazioni commesse da __________;
che è ora pendente davanti alla citata __________ una causa civile tra __________ e __________, attori, e gli avvocati __________, __________, __________ e __________, convenuti, ai quali domandano – quali contitolari dello Studio legale che li patrocinava nella prima causa – il risarcimento del danno patito per un asserito errore professionale commesso da chi si occupava della causa contro __________ (incarto __________);
che con istanza 1/4.2.2008 il giudice IS 1, vicepresidente della __________, chiede
– dovendosi definire l’ipotetico esito della prima causa – di avere accesso all’incarto TPC __________ per definire gli elementi sui quali fondava la responsabilità dell’istituto bancario;
che, come esposto, il procuratore pubblico si oppone all’accoglimento della richiesta rispettivamente chiede un suo accoglimento solo parziale in considerazione degli interessi dei clienti della banca estranei al procedimento civile, che – nel procedimento penale – sono stati citati per nome, numero di conto ed interrogati in merito ad operazioni bancarie personali;
che giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”;
che, come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la domanda se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente;
che inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante;
che nella fattispecie la domanda è stata presentata dal vicepresidente della __________, davanti alla quale è pendente una causa civile in connessione con il suddetto procedimento penale, promosso a carico – tra l’altro – di __________, già direttore della succursale __________ di __________, istituto bancario convenuto nella causa in cui si sarebbero verificati errori professionali dello Studio legale citato ora in giudizio per il tramite dei suoi titolari;
che si deve quindi riconoscere, di principio, un interesse giuridico legittimo ad accedere agli atti dell’incarto penale richiesto;
che nondimeno, a tutela dei diritti dei numerosi terzi non coinvolti nel procedimento civile, si giustifica trasmettere all’istante soltanto l’elenco degli atti del procedimento penale in questione, affinché, senza l’intervento delle parti al procedimento civile, proceda ad indicare – con nuova istanza – i documenti che vuole esaminare ed i relativi motivi, sui quali si pronuncerà questa Camera con un ulteriore giudizio;
che l’istanza è parzialmente accolta;
che non si prelevano tassa di giustizia e spese (che saranno assegnate nella successiva sentenza).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La segretaria