Father Granted Release of Criminal File Receipt for Family Historical Reasons
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA petitioner, the father of a deceased individual, requested the original of a specific receipt that was part of a previously closed criminal investigation file, citing "family historical reasons." The court, referencing the provision allowing release of file materials when a legitimate legal interest outweighs personal rights and noting the Public Prosecutor's office had no objection to retaining the document, granted the request to transmit the original receipt to the petitioner because no reasons existed for the archived criminal file to retain it.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 39 lit. f LTG; Father Granted Release of Criminal File Receipt for Family Historical Reasons: 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice,* *la Camera* *dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti.* *La Camera* *dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for granting the request to inspect and extract documents from the file.
Cited as the legal basis for the decision regarding the waiver of judicial fees and costs.
Testo completo
Incarto n. 60.2008.320 · Lugano 4 dicembre 2008 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 1/15.10.2008 presentata da
IS 1 tendente ad ottenere una ricevuta, in originale, facente parte dell’inc. MP __________;
premesso che la richiesta è pervenuta al Ministero pubblico il 2.10.2008 ed è stata trasmessa, per competenza, a questa Camera il 15.10.2008;
richiamate le osservazioni 14/15.10.2008 del procuratore generale Bruno Balestra, che comunica che non sussiste alcuna esigenza da parte del Ministero pubblico di conservare l’originale del documento richiesto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito del decesso di ┼__________ __________ avvenuto il __________, il Ministero pubblico ha aperto d’ufficio un procedimento penale. Lo stesso procedimento è stato archiviato mediante decisione 9.11.1992 emanata dall’allora procuratore pubblico Luca Marcellini (inc. MP __________).
2. Con la presente istanza il padre di ┼__________ __________ chiede di poter ricevere, in originale, la ricevuta no. __________, rilasciata dalla __________ __________ e inserita nell’inc. MP __________, "*per motivi storici famigliari*".
Come esposto in entrata, il procuratore generale non si oppone alla surriferita richiesta.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice,* *la Camera* *dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti.* *La Camera* *dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
4. Nel presente caso, nulla osta a trasmettere all’istante il documento richiesto, considerato inoltre che non sussiste alcuna esigenza da parte del Ministero pubblico di conservarlo nell’incarto penale archiviato.
5. L’istanza è accolta. Il documento richiesto è trasmesso, in originale, all’istante unitamente alla presente decisione.
6. Vista la particolarità del caso, si rinuncia al prelievo della tassa di giustizia e delle spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria