Criminal File Transfer for Use in Civil Litigation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn application was filed requesting the transfer of a criminal file to a civil court for use in an ongoing ordinary civil case, which stemmed from facts related to an earlier criminal prosecution concerning negligent bodily harm that had resulted in an acquittal. The court granted the request, reasoning that the transfer was permissible under the relevant criminal procedure code, which allows the inspection and copying of case files when a legitimate legal interest supersedes the privacy rights of those involved, and finding that there was a direct connection between the facts underlying the criminal proceedings and the current civil dispute, thus establishing the necessary legitimate interest for the transfer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 39 lit. f LTG; Criminal File Transfer for Use in Civil Litigation: The court granted the request, reasoning that the transfer was permissible under the relevant criminal procedure code, which allows the inspection and copying of case files when a legitimate legal interest supersedes the privacy rights of those involved, and finding that there was a direct connection between the facts underlying the criminal proceedings and the current civil dispute, thus establishing the necessary legitimate interest for the transfer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article governs the power of the Chamber of Criminal Appeals to allow inspection of case files and was the basis for granting the request (Order 1).
This provision, concerning costs, was cited in the preamble to the decision and relates to the imposition of court fees (Order 2).
Testo completo
Incarto n. 60.2008.291 · Lugano 13 ottobre 2008/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 9/17.9.2008 presentata dalla
IS 1 tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente alla Pretura penale, che l’ha trasmessa a questa Camera per evasione in data 11/17.9.2008, preavvisando favorevolmente la domanda;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di una querela penale del 19.10.2004, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di __________ (inc. MP __________) sfociato in un decreto d’accusa del 28.4.2005 (DA __________) per lesioni colpose a danno di __________. A seguito di tempestiva opposizione, l’incarto è stato trasmesso alla Pretura penale, che con sentenza del 6.10.2005 (inc. __________) ha prosciolto l’accusata. I fatti alla base del procedimento erano accaduti in data 12.9.2004 a __________, e __________ si trovava in compagnia di __________, padre dell’amministratore unico della __________, e la discussione insorta era riferita a pretese relative a detta società.
2. Presso la Pretura istante è pendente una causa civile ordinaria (__________) tra la __________ di __________ e __________ e __________. In tale ambito è stato chiesto ed ammesso il richiamo dell’incarto penale surriferito.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
4. Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Occorre inoltre che ci sia un nesso tra l’incarto penale richiamato e la causa civile.
5. Nel presente caso è certamente data una diretta connessione tra i fatti oggetto del procedimento penale e quelli alla base del contenzioso civile. È quindi dato un interesse giuridico legittimo.
6. L’istanza è accolta. L’incarto è trasmesso alla Pretura istante in allegato alla copia della presente decisione destinata all’istante.
7. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria