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60.2008.281 • CRP TI 60.2008.281 Generato dall'IA

Administrative Access to Criminal File for Firearm Confiscation

Numero d'incarto 60.2008.281
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An administrative section requested access to the files of a criminal proceeding concerning the potential confiscation of a firearm seized from an individual against whom charges had been brought following the discharge of weapon, a request supported by the public prosecutor and to which the accused party did not object. The court granted the request for access, reasoning that the administrative body had a legitimate legal interest in the matter, particularly concerning official weapons, which outweighed the personal rights of the individuals involved, in accordance with the governing article on inspection of case files.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, ogni altra norma applicabile, Non si prelevano tassa di giustizia e spese; Administrative Access to Criminal File for Firearm Confiscation: The court granted the request for access, reasoning that the administrative body had a legitimate legal interest in the matter, particularly concerning official weapons, which outweighed the personal rights of the individuals involved, in accordance with the governing article on inspection of case files.

Parole chiave

Generato dall'IA
confisca penale atti penali consultazione degli atti arma personale diritto di visita diritto di controllo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 27 CPP
This article was cited in the preamble and determined the granting of access to the case files (Order 1).
Art. 8 vCPP
ogni altra norma applicabile
Cited in the preamble alongside Art. 27 CPP, though its specific application is subsumed by Art. 27 CPP.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese
This order explicitly addresses the decision not to impose court fees and costs (Order 2).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 27 CPP

This article was cited in the preamble and determined the granting of access to the case files (Order 1).

ogni altra norma applicabile

Cited in the preamble alongside Art. 27 CPP, though its specific application is subsumed by Art. 27 CPP.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

This order explicitly addresses the decision not to impose court fees and costs (Order 2).

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Testo completo

Incarto n. 60.2008.281 · Lugano 14 ottobre 2008 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 24.8/5.9.2008 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale in relazione alla decisione di ritiro o meno di un’arma;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente alla Polizia, che l’ha trasmessa al Ministero pubblico, che a sua volta l’ha trasmessa per evasione a questa Camera in data 4/5.9.2008;

richiamate le osservazioni 9.9.2008 del sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier, mediante le quali comunica di non rilevare motivi che ostino alla trasmissione degli atti;

ritenuto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. In relazione all’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2, sfociato in un decreto d’accusa (DA __________).

2. La Sezione istante è chiamata ad esprimersi in relazione all’eventuale ritiro definitivo o meno dell’arma da fuoco a suo tempo sequestrata dalla polizia a PI

2. A tal fine chiede di poter disporre degli atti del procedimento penale. Il sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non opporsi, mentre PI 2 non ha preso posizione.

3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.

4. Nella fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che giustificano l’istanza e le competenze dell’autorità istante in relazione ad armi di ordinanza.

5. L’istanza va pertanto accolta. Il rapporto di polizia richiesto sarà allegato alla copia della presente decisione destinata alla Sezione istante, con onere di ritornarlo direttamente al Ministero pubblico.

6. Considerati l’istante e lo scopo della richiesta, non vanno imposte tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria