Bank Access to Criminal Fraud Case Files Granted
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn entity requested access to the files of a criminal proceeding initiated due to fraud allegations related to investments, in which the requesting entity was connected as a bank mentioned in the initial complaint; the Public Prosecutor was favorable to the request, and no objections were raised by the other interested party. The court granted the request for access to the case files, reasoning that the applicant demonstrated a legitimate legal interest pursuant to the relevant procedural code, which outweighed any private rights of the implicated persons, especially since there was a clear connection between the applicant and the case, and no opposition was presented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, art. 39 lit. f LTG, art. 66 cpv. 1 LTF; Bank Access to Criminal Fraud Case Files Granted: The court granted the request for access to the case files, reasoning that the applicant demonstrated a legitimate legal interest pursuant to the relevant procedural code, which outweighed any private rights of the implicated persons, especially since there was a clear connection between the applicant and the case, and no opposition was presented.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was the substantive basis for granting the request for access to the case files.
This procedural provision was cited in the preamble to the final orders, concerning the decision-making authority.
Although not explicitly cited in the dispositive itself, the cost order refers to the standard procedure for imposing court fees and expenses.
Testo completo
Incarto n. 60.2008.25 · Lugano 6 marzo 2008/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18/21.1.2008 presentata dalla
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 22.1.2008 del procuratore pubblico Maria Galliani con le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;
ritenuto che PI 2, interpellato tramite il proprio patrocinatore, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di un esposto del 15.1.2004, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) per l’ipotesi di reato di truffa in relazione a degli investimenti in __________. Nell’esposto penale si fa riferimento a contatti di uno degli investitori con la direzione della banca qui istante.
2. Con la presente istanza, la banca IS 1 chiede l’accesso agli atti del procedimento penale. Il procuratore pubblico interpellato ha comunicato il proprio nulla osta all’accoglimento dell’istanza, mentre che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
4. Nel presente caso è certamente data una connessione tra la banca istante e l’incarto al quale la stessa, tramite il proprio patrocinatore, chiede l’accesso (inc. MP __________): per altro verso non sono state sollevate opposizioni alla concessione di tale facoltà.
È quindi dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.
5. L’istanza è dunque accolta.
Il patrocinatore della banca istante potrà accedere agli atti dell’inc. MP __________ presso il Ministero pubblico, previo contatto telefonico.
6. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della banca istante.
Per questi motivi,
visti gli artt. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria