Guardianship Commission Access to Criminal Files for Mental Capacity Assessment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA regional guardianship commission requested authorization to inspect criminal case files concerning an individual who had repeatedly filed complaints against various people, raising concerns about that individual's mental capacity, which the public prosecutor favored, while the subject opposed the request. The court granted the inspection, reasoning that pursuant to the relevant criminal procedure code, the commission had a legitimate legal interest that outweighed the personal rights of the involved parties, as the commission is the competent authority to order protective measures for adults, and this interest in assessing the need for protective measures preponderated over the subject's objections, although photocopying the files was disallowed to protect other involved parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 78 LTF, Art. 81 LTF, art. 90 a 93 LTF; Guardianship Commission Access to Criminal Files for Mental Capacity Assessment: The court granted the inspection, reasoning that pursuant to the relevant criminal procedure code, the commission had a legitimate legal interest that outweighed the personal rights of the involved parties, as the commission is the competent authority to order protective measures for adults, and this interest in assessing the need for protective measures preponderated over the subject's objections, although photocopying the files was disallowed to protect other involved parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article is explicitly cited in the preamble to the judgment and in order 1 as the basis for granting the request to inspect the case files.
This article is cited in order 3 regarding the possibility of filing an appeal in criminal matters to the Federal Tribunal.
These articles are cited in order 3 regarding the types of decisions against which an appeal to the Federal Tribunal is permissible.
This article is cited in order 3 regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
These articles are cited in order 3 specifying the grounds for filing an appeal to the Federal Tribunal.
This article is cited in order 3 to specify the standing to appeal to the Federal Tribunal.
Testo completo
Incarto n. 60.2008.248 · Lugano 8 settembre 2008 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 29/31.7.2008 presentata dalla
IS 1, ,
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad ispezionare gli atti dei procedimenti penali concernenti PI 2, __________;
richiamati gli scritti 4/5.8.2008 di PI 2 – che si oppone alla domanda – e 26.8.2008 del procuratore pubblico Andrea Pagani
– che preavvisa favorevolmente la richiesta –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il magistrato inquirente ha segnalato alla IS 1, il caso di PI 2 [“*(…), da qualche anno ormai, ha preso di mira alcune persone, denunciandole a più riprese con motivazioni che lasciano presagire l’assenza di una completa capacità d’intendere e di volere*”] chiedendo di verificare la di lei condizione personale;
che con istanza 29/31.7.2008 la predetta Commissione tutoria regionale ha domandato
– per disporre di un quadro completo della situazione – di poter ispezionare gli atti dei procedimenti penali inerenti PI 2 quale denunciante / querelante rispettivamente quale denunciata / querelata dal 2005 ad oggi;
che il procuratore pubblico ha trasmesso a questa Camera gli inc. MP __________ (__________/ PI 2), __________ (__________/ PI 2), __________ (PI 2 / __________), __________ (PI 2 / __________), __________ (PI 2 / __________ – __________ – __________), __________ (PI 2 / __________ – __________), __________ (PI 2 / __________), __________ (__________/ PI 2) e __________ (PI 2 / avv. __________) preavvisando favorevolmente la citata richiesta;
che PI 2 – facendo riferimento, tra l’altro, alla sua segnalazione all’Ordine degli avvocati in capo all’operato di autorità giudiziarie ed amministrative – si è opposta alla domanda;
che giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”;
che ogni autorità giudiziaria o amministrativa, gli organi di polizia, i funzionari ed i pubblici dipendenti sono tenuti a comunicare alla commissione tutoria o all’autorità di vigilanza i casi che richiedono il loro intervento ed a trasmettere le informazioni rilevanti per l’adozione di eventuali misure di protezione, riservati eventuali interessi pubblici preponderanti [art. 5 cpv. 1/2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC) dell’8 marzo 1999, entrata in vigore l’1 gennaio 2001];
che nella fattispecie sono realizzati i presupposti a’ sensi dell’art. 27 CPP stante il legittimo interesse della Commissione tutoria regionale istante che, dopo l’adozione della LOPTC, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie comunali: trattasi infatti dell’autorità competente, giusta gli art. 2, 3, 37 ss. LOPTC e 369 ss. CC, ad adottare le misure a favore di persone maggiorenni;
che il fatto che PI 2 abbia segnalato all’Ordine degli avvocati autorità giudiziarie ed amministrative non è manifestamente motivo sufficiente per negare all’istante il diritto di compulsare gli incarti penali che la riguardano direttamente: l’interesse della Commissione istante ad esaminare gli atti per ordinare eventuali misure a suo favore (e quindi per decidere nell’interesse medesimo della qui osservante) è preponderante;
che, a tutela delle altre parti coinvolte nei procedimenti penali quali denuncianti / querelanti rispettivamente denunciate / querelate, si giustifica nondimeno non permettere la fotocopiatura degli atti;
che l’istanza è accolta: gli incarti possono essere esaminati, senza facoltà di estrarre copia, da un membro della Commissione tutoria regionale, previo appuntamento, presso gli uffici del Ministero pubblico;
che, considerati il carattere e la funzione pubblica della Commissione istante, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 27 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria