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60.2008.23 • CRP TI 60.2008.23 Generato dall'IA

Supervisory Body Access to Criminal Files of Healthcare Professional

Numero d'incarto 60.2008.23
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An entity with a supervisory function over healthcare professionals, necessitated by a report to the public prosecutor regarding one such professional involved in an ongoing criminal investigation, filed a request for access to the case files to evaluate the situation; the court granted the request, reasoning that the supervisory body has a legitimate legal interest under the procedural code to access the files concerning a healthcare worker under its purview, regardless of whether the alleged incident occurred during working hours, thereby upholding the access request while allowing the public prosecutor to manage potential redactions to protect the rights of other involved parties.

Regesto Legislator

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Art. 66 LSan, Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 22 Lsan, Art. 23 Lsan, Art. 24 Lsan; Supervisory Body Access to Criminal Files of Healthcare Professional: 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.

Parole chiave

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organo di controllo atti penali consultazione degli atti diritti procedurali persona giuridica violazione dei doveri professionali Istanza di ispezione degli atti. dipartimento quale istante

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 CPP

This article is cited just before the dispositive as the basis for the ruling, confirming the court's authority to grant access to the files.

art. 90 a 93 LTF

These articles are cited in the section detailing the possibility of appeal against the final decision (Art. 3).

art. 100 cpv. 1 LTF

This article is cited in relation to the deadline for filing an appeal against the decision (Art. 3).

art. 78 LTF

This article is cited as governing the recourse in criminal matters against the decision (Art. 3).

art. 81 LTF

This article is cited as governing the standing to appeal (Art. 3).

art. 95 a 98 LTF

These articles are cited as establishing the grounds for appeal (Art. 3).

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Testo completo

Incarto n. 60.2008.23 · Lugano 18 febbraio 2008 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 15/18.1.2008 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale;

richiamate le osservazioni 21/23.1.2008 del patrocinatore di PI 2, con le quali comunica di opporsi all’accoglimento dell’istanza;

richiamate le osservazioni 24/25.1.2008 del procuratore pubblico Mario Branda, con le quali comunica il proprio preavviso favorevole all’accoglimento dell’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 e di un’altra persona (inc. MP __________). Il procedimento è tuttora aperto.

2. Data la funzione di infermiere di PI 2, ed in conseguenza della segnalazione operata dal Ministero pubblico giusta l’art. 66 LSan, con la presente richiesta la __________ istante vuole accedere agli atti del procedimento penale surriferito per valutare la situazione, data la funzione di vigilanza del __________. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre che il patrocinatore di PI 2 si oppone all’accoglimento dell’istanza.

3. L’art.

27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.

4. Questa Camera, ritenuta la sempre maggior frequenza di istanze di ispezione di atti di procedimenti penali, con riferimento alla sua sentenza del 6.2.2003 (inc. __________), ha ritenuto di rilasciare il 20.2.2003 un'autorizzazione di massima sulla base segnatamente delle seguenti argomentazioni.

*"Al Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan), incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di dubbio.*

*Ciò premesso, riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare attenzione nella valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta di ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari, anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi casi questa esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti specificamente al procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa delle parti e delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la formalizzazione dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura il diritto di essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la valutazione da compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan ponga difficoltà*".

5. Nel presente caso, nell'ambito delle competenze di vigilanza, il __________ ha certamente un interesse giuridico legittimo all’accesso agli atti del procedimento relativi ad un operatore sanitario. Contrariamente a quanto sostenuto dal patrocinatore di PI 2, il fatto che l’episodio che lo riguarda nel contesto dell’inchiesta penale sia stato commesso non durante l’attività lavorativa non è un motivo sufficiente per negare l’accesso agli atti connesso con la funzione di vigilanza.

6. L’istanza va di principio accolta.

L’accesso agli atti potrà avvenire presso il Ministero pubblico dopo la crescita in giudicato della presente decisione.

7. Considerata la natura pubblica dell’istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria