Administrative Office Access to Criminal Files in Naturalization Case
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn application was filed by an administrative office seeking access to the files of a criminal proceeding against a naturalization candidate, a request to which both the public prosecutor and the interested individual consented. The court granted the application, reasoning that the administrative office possessed a legitimate legal interest in obtaining information regarding a recently concluded criminal proceeding relevant to its function, an interest that outweighed the personal rights of the implicated party, especially given the agreement of that party. The court further referenced precedent allowing such disclosure to municipal authorities assessing naturalization requests under specific legal provisions governing such inquiries.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 16 LCCit, Art. 17 LCCit, Art. 80 vCP, Art. 1 cpv. 2 lit. c OLCCit; Administrative Office Access to Criminal Files in Naturalization Case: The court granted the application, reasoning that the administrative office possessed a legitimate legal interest in obtaining information regarding a recently concluded criminal proceeding relevant to its function, an interest that outweighed the personal rights of the implicated party, especially given the agreement of that party. The court further referenced precedent allowing such disclosure to municipal authorities assessing naturalization requests under specific legal provisions governing such inquiries.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited in the preamble to the decision and is the basis for granting the request for access to case files.
This article was mentioned in the reasoning for context regarding the scope of Art. 27 CPP, but it is not cited in the dispositive orders.
This article is not cited, but the decision waives the collection of court fees and costs (Art. 8). Assuming 'si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese' refers to a procedural equivalent, no specific LTF cost/aid article is explicitly cited in the dispositive orders 1 or 2, only a statement waiving fees in point 2.
Testo completo
Incarto n. 60.2008.222 · Lugano 11 settembre 2008 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/10.7.2008 presentata dall’
IS 1 tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento a carico di un candidato alla naturalizzazione;
richiamate le osservazioni 10.7.2008 mediante le quali il procuratore pubblico Andrea Maria Balerna comunica di non opporsi alla richiesta;
richiamate le osservazioni 18/21.7.2008 di PI
2 mediante le quali dà il proprio accordo all’accoglimento della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________) conclusosi con decreto d’accusa 11.7.2005 (DA __________) cresciuto in giudicato.
2. In relazione ad una richiesta di naturalizzazione, la polizia ha comunicato all’Ufficio istante l’esistenza di una pratica presso il Ministero pubblico. Donde la presente richiesta, alla quale hanno aderito sia il Ministero pubblico, sia l’interessato.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: *“Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.*
4. Questa Camera ha già ammesso (inc. CRP __________) l’esistenza di un legittimo interesse da parte del Municipio di un Comune che, nell’ambito dell’esame di una domanda di naturalizzazione, aveva saputo, dall’indagine esperita presso il Comando di polizia cantonale, che nei confronti del postulante era stato aperto un procedimento penale. L’istanza era stata ammessa con riferimento alle ragioni addotte, alla facoltà dell’autorità chiamata a decidere nella specifica questione (cfr. art. 15, risp. 26 LCCit), allo scopo ed alle facoltà d’indagine ad essa attribuite (art. 49 b LCit, art. 16 LCCit. risp. 14 lit. c o 26 cpv. 1 lit. b LCit), al suo vincolo al segreto d’ufficio, ed in fine, all’art. 17 LCCit, che prevede segnatamente la facoltà delle autorità comunali e cantonali di chiedere informazioni alla polizia cantonale ed ad ogni altro ufficio pubblico, fra i quali rientrano pure le autorità giudiziarie.
5.In un’altra decisione, un’istanza era stata respinta (inc. CRP __________) in quanto erano richieste informazioni su procedimenti e decisioni che non figuravano più, perché cancellate, dall’estratto del casellario giudiziale, in relazione all’art. 80 vCP ed alle specifiche norme dell’Ordinanza sul casellario giudiziale (RS 331). Questa Camera aveva ritenuto che la documentazione che il richiedente la naturalizzazione doveva presentare al Municipio (in virtù dell’art. 1 del Regolamento RLCCit. del 10.10.1995), ed in particolare l’estratto del casellario giudiziale (art. 1 cpv. 2 lit. c OLCCit.), fosse certamente sufficiente per verificare se il richiedente si fosse conformato all’ordine giuridico svizzero (art. 14 lit. c LCit., Messaggio del 26.8.1987, p. 305 nella versione tedesca).
6. Nel presente caso, è dato certamente un interesse giuridico legittimo a favore dell’Ufficio istante, in quanto si tratta di informazioni relative ad un procedimento conclusosi da poco. Occorre anche considerare l’accordo della persona interessata.
7. L'istanza è accolta. Il testo del decreto d’accusa è trasmesso allegato alla copia della presente decisione destinata all’ufficio istante.
8. Considerati i motivi e la natura dell’Ufficio istante, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
__________; -.
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria