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60.2008.219 • CRP TI 60.2008.219 Generato dall'IA

Administrative Access to Criminal Records for Weapons Return

Numero d'incarto 60.2008.219
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An administrative section requested access to the records of a criminal case, which resulted in a final conviction for a narcotics offense, in connection with a request for the return of seized weapons; the reviewing court granted the request, reasoning that the administrative body demonstrated a legitimate legal interest under the relevant procedural code, which outweighs the personal rights of those involved, and citing a specific weapons control law which mandates that judicial authorities provide useful and necessary information to that authority, even when bound by official secrecy, thus compelling the access be granted without fees.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 13 LCLArm, art. 66 LTF; Administrative Access to Criminal Records for Weapons Return: Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice,* *la Camera* *dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti.* *La Camera* *dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.

Parole chiave

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attività criminosa autorità amministrativa arma personale diritti procedurali diritto al ritorno accesso all'informazione Istanza di ispezione atti

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 CPP

This provision authorizes the Penal Appeals Chamber to grant access to case files when a legitimate legal interest prevails over personal rights, and it is cited in the preamble to the ruling and order 1.

art. 13 LCLArm

This provision is mentioned in the reasoning (point 4) to support the decision to grant access, but it is not explicitly cited in the dispositive orders 1, 2, or 3, so it is excluded based on the rules.

art. 66 LTF

Although the decision waives costs (order 2), the specific procedural article for costs (Art. 66 LTF) is not explicitly cited in the dispositive orders.

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Testo completo

Incarto n. 60.2008.219 · Lugano 11 settembre 2008 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 8/9.7.2008 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale in relazione al quale erano state sequestrate e consegnate delle armi;

richiamate le osservazioni 14.7.2008 del procuratore pubblico Moreno Capella, con le quali comunica di non opporsi alla richiesta;

preso atto che PI 1, interpellato, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 1 (inc. MP __________) per titolo di infrazione alla LStup, conclusosi con l’emanazione di un decreto d’accusa del 24.1.2008 (DA __________ cresciuto in giudicato.

2. In

relazione ad una richiesta di restituzione di armi, la Sezione istante chiede di potere visionare l’incarto penale surriferito. Il

procuratore pubblico non si è opposto, mentre PI 1Gheno non ha presentato osservazioni.

3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice,* *la Camera* *dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti.* *La Camera* *dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.

4. Nella fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che giustificano l’istanza, le competenze dell’autorità istante, la sua facoltà d’indagine d’ufficio, non da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in particolare, l’art. 13 LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente quelle informazioni che risultano utili e necessarie per l’applicazione della LArm e della normativa d’applicazione cantonale.

5. L’istanza va pertanto accolta. L’incarto sarà allegato alla copia della presente decisione destinata alla Sezione istante, con onere di ritornarlo direttamente al Ministero pubblico.

6. Considerato che l’istante è un ufficio della pubblica amministrazione ed il tenore dell’art. 13 LCLArm, non vanno prelevate tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

__________

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria