Former Party Access to Criminal Case Files After Conclusion
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, formerly a party (as a complainant/civil party) in a criminal proceeding for theft or misappropriation that resulted in a non-lieu order, sought access to the case files, specifically a police report, after the conclusion of the proceedings. The Court granted the request, reasoning that under the relevant article of the Code of Criminal Procedure, former parties are presumed to have a legitimate legal interest justifying inspection of the files after the proceedings have ended, and there were no elements presented to rebut this presumption, especially since the Public Prosecutor had already approved the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, CHF 50.--, CHF 30.--; Former Party Access to Criminal Case Files After Conclusion: The Court granted the request, reasoning that under the relevant article of the Code of Criminal Procedure, former parties are presumed to have a legitimate legal interest justifying inspection of the files after the proceedings have ended, and there were no elements presented to rebut this presumption, especially since the Public Prosecutor had already approved the request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe article was cited in the preamble to the ruling and is the basis for granting the request for access to the files.
The specific amount of the court fee imposed on the appellant in order no. 2.
The specific amount of expenses imposed on the appellant in order no. 2.
Testo completo
Incarto n. 60.2008.199 · Lugano 11 settembre 2008 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13.5/19.6.2008 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale a cui è stato parte;
richiamate le osservazioni 18/19.6.2008 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi mediante le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una denuncia del 9.1.2008 da parte dei coniugi __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP__________) per titolo di furto, subordinatamente appropriazione indebita, conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del 9.4.2008 (NLP __________).
2. Dopo l’emanazione del decreto di non luogo a procedere, il qui istante ha chiesto copia del rapporto redatto dall’agente di polizia di __________. A tale richiesta il procuratore pubblico ha dato il proprio nulla osta.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice,* *la Camera* *dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti.* *La Camera* *dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
4. Nel presente caso, essendo stato l’istante parte (quale denunciante / parte civile) al procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
5. Nel presente caso la richiesta di accesso agli atti appare giustificata e non vi sono elementi per rovesciare la presunzione di interesse giuridico legittimo della ex parte.
6. L’istanza è accolta. Copia del rapporto di polizia del 14.2.2008 e relativi allegati saranno inviati direttamente all’istante con la copia della presente decisione a lui destinata.
7. La tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1,
3. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria