Criminal File Transfer for Civil Proceeding
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate criminal court considered a request from a lower civil court to recall the file from an ongoing criminal proceeding stemming from a 2004 complaint regarding repeated fraud. The court determined that the request met the criteria outlined in Article 27 of the Criminal Procedure Code, specifically that the request was made by a judicial authority for a pending proceeding, was compatible with the relevant procedural code, and, crucially, that a legitimate legal interest existed due to the pertinence between the criminal file and the civil action, thus leading to the acceptance of the request and the transfer of the file back to the lower civil court before its eventual return to the criminal court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 39 lit. f LTG, art. 6 CPC; Criminal File Transfer for Civil Proceeding: The court determined that the request met the criteria outlined in Article 27 of the Criminal Procedure Code, specifically that the request was made by a judicial authority for a pending proceeding, was compatible with the relevant procedural code, and, crucially, that a legitimate legal interest existed due to the pertinence between the criminal file and the civil action, thus leading to the acceptance of the request and the transfer of the file back to the lower civil court before its eventual return to the criminal court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article is cited in the preamble to the judgment and supports the decision to grant the request to recall the criminal file.
This procedural rule is cited in the preamble to the judgment, relevant for the decision making process.
This rule is cited in point 7 to establish how costs will eventually be allocated by the requesting court.
Testo completo
Incarto n. 60.2008.186 · Lugano 29 luglio 2008/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 27.5/6.6.2008 presentata dalla
IS 1 tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;
premesso che la richiesta è stata inviata al Tribunale penale cantonale (TPC), che l’ha trasmessa a questa Camera in data 6.6.2008;
ritenuto che in data 9.6.2008 questa Camera ha chiesto alla Pretura istante di precisare i motivi del richiamo;
preso atto dello scritto di uno dei patrocinatori inviato dalla Pretura istante in data 19/20.6.2008;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una denuncia del 20.8.2004 sporta da __________ il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico di __________ e __________. Lo stesso, unitamente ad un altro procedimento penale, è sfociato nell’atto d’accusa del 13.3.2006 (ACC __________) a carico di __________ per titolo di ripetuta truffa, una delle quali commessa ai danni di __________.
2.Presso la Pretura istante è pendente un’azione civile ordinaria (inc. __________) in cui attore è __________ e convenuta è __________. Il richiamo dell’incarto penale è stato ammesso dal giudice civile.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
4. Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Deve inoltre esistere una pertinenza tra il procedimento penale richiamato e l’azione civile.
5. Nel presente caso sono adempiute le surriferite condizioni e vi è una pertinenza dell’incarto penale con l’azione civile, in relazione ai motivi indicati nello scritto 18.6.2008 trasmesso dalla Pretura in data 19/20.6.2008. Di principio è quindi ammesso un interesse giuridico legittimo.
6. L’istanza è accolta. L’incarto richiamato è trasmesso alla Pretura istante, invitandola a ritrasmetterlo successivamente al TPC.
7. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria