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60.2008.153 • CRP TI 60.2008.153 Generato dall'IA

State Authority Access to Sealed Criminal Files for Firearm Restitution

Numero d'incarto 60.2008.153
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A state authority, seeking access to the files of a criminal proceeding that had concluded with a dismissal order, filed a request related to the potential restitution of a firearm previously seized. The court granted the request for access, reasoning that the requesting authority had demonstrated a legitimate legal interest, which, in this specific context concerning weapon regulations, prevailed over the personal rights of the implicated parties, further supported by the favorable opinions of the public prosecutor and the individual previously under investigation, and the statutory requirement for judicial authorities to provide necessary information for the application of weapon control laws.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 13 LCLArm; State Authority Access to Sealed Criminal Files for Firearm Restitution: The court granted the request for access, reasoning that the requesting authority had demonstrated a legitimate legal interest, which, in this specific context concerning weapon regulations, prevailed over the personal rights of the implicated parties, further supported by the favorable opinions of the public prosecutor and the individual previously under investigation, and the statutory requirement for judicial authorities to provide necessary information for the application of weapon control laws.

Parole chiave

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atti istruttori penali consultazione degli atti arma personale istruzione giudiziaria diritto di visita stato richiesto

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 CPP

This provision was cited in the preamble to the ruling and is the substantive legal basis for granting the request for access to the files (Order 1).

art. 13 LCLArm

This provision, concerning the communication of information by judicial authorities, was referenced in the reasoning leading to the decision to grant the request.

art. 13 LCLArm

This provision was cited in the reasoning leading to the decision not to impose court fees and costs (Order 2).

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Testo completo

Incarto n. 60.2008.153 · Lugano 29 luglio 2008 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 9/14.5.2008 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale in relazione ad una richiesta di restituzione di armi;

richiamate le osservazioni 20.5.2008 del procuratore pubblico Luca Maghetti, che preavvisa favorevolmente la richiesta;

richiamate le osservazioni 20/23.5.2008 di PI 2, con le quali comunica di non avere nulla in contrario all’accoglimento della richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________) conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del 5.11.2007 (NLP __________).

2. In relazione alla richiesta di restituzione di un’arma da fuoco a suo tempo sequestrata, la Sezione istante chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento penale. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre PI 2 ha comunicato di non avere nulla in contrario.

3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.

4. Nella fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che giustificano l’istanza, le competenze dell’autorità istante, la sua facoltà d’indagine d’ufficio, non da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in particolare, l’art. 13 LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente quelle informazioni che risultano utili e necessarie per l’applicazione della LArm e della normativa d’applicazione cantonale.

5. L’istanza va pertanto accolta. L’incarto sarà allegato alla copia della presente decisione destinata alla Sezione istante, con onere di ritornarlo direttamente al Ministero pubblico.

6. Considerato che l’istante è un ufficio della pubblica amministrazione ed il tenore dell’art. 13 LCLArm, non vanno imposte tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria