Firearms Applicant Background Check Disclosure of Sealed Criminal Record
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn administrative office, conducting background checks for a firearms purchase request, sought access to the file of a prior finalized criminal proceeding against the applicant for property damage. The court granted the request, reasoning that the administrative office demonstrated a legitimate legal interest justifying the inspection, as required by statute, particularly because relevant firearms legislation mandates that judicial authorities, even if bound by official secrecy, must provide necessary information for the application of weapons law, thereby overriding the personal rights of those involved in the prior case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 13 LCLArm, Art. 13 LCArm; Firearms Applicant Background Check Disclosure of Sealed Criminal Record: The court granted the request, reasoning that the administrative office demonstrated a legitimate legal interest justifying the inspection, as required by statute, particularly because relevant firearms legislation mandates that judicial authorities, even if bound by official secrecy, must provide necessary information for the application of weapons law, thereby overriding the personal rights of those involved in the prior case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for granting the request for access to the case file.
Cited as applicable law influencing the decision to grant access, even though it primarily concerns the duty to provide information.
Cited in the dispositive preamble (though repeated in the reasoning for costs) to justify waiving fees and costs.
Testo completo
Incarto n. 60.2008.146 · Lugano 19 maggio 2008 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 29.4/2.5.2008 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale in relazione ad una richiesta di permesso per l’acquisto di armi da fuoco;
richiamato lo scritto 7/8.5.2008 del sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier, mediante il quale si rimette al prudente giudizio di questa Camera;
richiamate le osservazioni 9/13.5.2008 di PI 1, mediante le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 1 (inc. __________) per titolo di danneggiamento. Il procedimento si è concluso con l’emanazione di un decreto d’accusa in data 14.3.2005 (DA __________), cresciuto in giudicato.
2. A seguito di una richiesta per l’acquisto di tre armi da fuoco e delle verifiche operate in polizia, l’Ufficio istante chiede di poter accedere agli atti del procedimento penale surriferito. Come esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera, mentre che PI 1 ha preavvisato favorevolmente la richiesta.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
4. Nella fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che giustificano l’istanza, le competenze dell’autorità istante, la sua facoltà d’indagine d’ufficio, non da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in particolare, l’art. 13 LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente quelle informazioni che risultano utili e necessarie per l’applicazione della LArm e della normativa d’applicazione cantonale.
5. L’istanza va pertanto accolta. L’incarto sarà allegato alla presente decisione destinata alla Sezione istante, con onere di ritornarlo direttamente al Ministero pubblico.
6. Considerato che l’istante è un ufficio della pubblica amministrazione ed il tenore dell’art. 13 LCArm, non vanno imposte tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria