Estate Executor Access to Deceased's Medical Records for Death Confirmation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFollowing a preliminary investigation that concluded with a non-suit order after a person's death, the court considered an application by a financial institution, acting as the estate executor, seeking access to the deceased's medical records concerning the death confirmation. The court granted the application, reasoning that under the relevant procedural code, the applicant demonstrated a legitimate legal interest derived from their executorship duties, which included administrative needs such as insurance matters, that outweighed the personal rights of those implicated in the prior investigation, thereby warranting the release of the death certificate and natural death finding documentation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, CHF 50.--, CHF 30.--; Estate Executor Access to Deceased's Medical Records for Death Confirmation: The court granted the application, reasoning that under the relevant procedural code, the applicant demonstrated a legitimate legal interest derived from their executorship duties, which included administrative needs such as insurance matters, that outweighed the personal rights of those implicated in the prior investigation, thereby warranting the release of the death certificate and natural death finding documentation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article establishes the basis for allowing the inspection of records and granting the request.
This is the amount of the court fee imposed on the applicant in the final order.
These are the expenses imposed on the applicant in the final order.
Testo completo
Incarto n. 60.2008.142 · Lugano 20 maggio 2008 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22/29.4.2008 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere, in qualità di esecutrice testamentaria, le constatazioni mediche relative al decesso di __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito del decesso di __________ in data __________, il Ministero pubblico ha raccolto delle informazioni preliminari (inc. MP __________), conclusesi con un decreto di non luogo a procedere datato 25.9.2007 (__________).
2. Con la presente istanza, l’istituto bancario richiedente, nella sua veste di esecutrice testamentaria (comprovata dal relativo attestato), chiede di poter ricevere la documentazione medica relativa alla constatazione del decesso.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
4. Nel presente caso, data la funzione di esecutrice testamentaria, ed i diritti ad essa connessi, è dato un interesse giuridico legittimo all’istante ad ottenere i documenti medici relativi all’accertamento del decesso, anche solo a fini assicurativi.
5. L’istanza è accolta. Copia dell’attestato di morte del 14.9.2007 e della constatazione di morte naturale datata 23.9.2007 saranno inviati in allegato alla presente decisione destinata alla banca istante.
6. La tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico della IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria