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60.2008.141 • CRP TI 60.2008.141 Generato dall'IA

Physician Denied Access to Sealed Criminal Case Files Based on Privacy Interests

Numero d'incarto 60.2008.141
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A physician, who was a party in a long-closed criminal proceeding concerning an alleged medical error, sought complete access to the case files, but the appellate court denied the request based on the governing statute requiring the demonstration of a legitimate legal interest that prevails over the personal rights of those implicated. The Court reasoned that since the requested documents were primarily sensitive medical records related to the potential victim, the personal interests in privacy outweighed the applicant's generalized request, especially since the applicant had already obtained the principal documentation during the investigation and failed to specify any overriding legitimate reason for renewed access after such a long period.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 78 LTF, Art. 81 LTF, art. 90 a 93 LTF; Physician Denied Access to Sealed Criminal Case Files Based on Privacy Interests: The Court reasoned that since the requested documents were primarily sensitive medical records related to the potential victim, the personal interests in privacy outweighed the applicant's generalized request, especially since the applicant had already obtained the principal documentation during the investigation and failed to specify any overriding legitimate reason for renewed access after such a long period.

Parole chiave

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diritto di accesso ai documenti fascicolo medico atti istruttori penali segreto professionale in materia di ricerca medica negligenza professionale dell'avvocato casellario giudiziale Istanza di ispezione degli atti. accusato quale istante

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 CPP

This article was explicitly cited as the basis for ruling on the request for access to the files, leading to its rejection.

art. 90 a 93 LTF

These articles concerning the possibility of appeal were cited in the section detailing the legal remedy against the decision.

art. 100 cpv. 1 LTF

This article setting the deadline for filing an appeal was cited in the section detailing the legal remedy.

art. 95 a 98 LTF

These articles detailing the grounds for appeal were cited in the section outlining the legal remedy.

art. 78 LTF

This article regarding the admissibility of criminal appeals was cited in the section detailing the legal remedy.

art. 81 LTF

This article governing the standing to appeal was cited in the section detailing the legal remedy.

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Testo completo

Incarto n. 60.2008.141 · Lugano 30 giugno 2008/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 20/25.4.2008 presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere l’acceso agli atti di un procedimento penale concluso da tempo;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A seguito di una segnalazione del medico cantonale del 20.8.1988, l’allora Procura pubblica sopracenerina aveva aperto un procedimento penale (inc. __________), trasmesso all’allora istruzione giudiziaria (inc. GI __________). L’inchiesta relativa ad un ipotizzato errore medico è consistita sostanzialmente nell’acquisizione di documentazione medica relativa alla potenziale vittima e ad alcune audizioni del medico istante, che però non sono mai entrate nel merito dell’oggetto del procedimento. Questi è stato abbandonato in data 7.1.1997 dal Ministero pubblico (__________).

2. Con la presente istanza il medico qui istante chiede a questa Camera di poter disporre di fotocopia completa degli atti del procedimento penale, senza particolarmente specificare i motivi di detta richiesta. Analoga domanda era stata precedentemente inoltrata (in data 22.2.2008) al Ministero pubblico, che con scritto 26.2.2008 aveva risposto riportando, tra l’altro, il testo dell’art. 27 CPP.

3. L’art.

27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.

4. Nel presente caso, anche essendo stato l’istante parte (quale accusato) al procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

5. Nella fattispecie in esame, occorre però considerare la particolarità del procedimento e dei documenti richiesti. Si tratta in particolare di un’inchiesta per un ipotetico errore medico: gli atti consistono sostanzialmente in documenti medici e certificati medici relativi alla potenziale vittima; gli altri atti sono poco o nulla significativi, essendo sostanzialmente scritti o verbali interlocutori.

Nel caso in esame, nella ponderazione degli interessi, imposta dall’art. 27 CPP, tra interesse giuridico legittimo dell’istante e gli interessi legittimi personali delle persone implicate nel procedimento, prevalgono manifestamente questi ultimi.

La documentazione richiesta è di carattere medico e riferita sostanzialmente allo stato di salute della potenziale vittima. Si tratta quindi di documenti personali e sensibili.

Per contro, il richiedente si limita a richiedere la documentazione, senza indicare motivi particolari a sostegno della richiesta, tali da renderla legittima, ma soprattutto tali da rendere il suo interesse giuridico legittimo prevalente rispetto a quello della potenziale vittima. Qualora esistessero simili motivi, l’istante potrà comunque ripresentare nuovamente una richiesta.

A ciò si aggiunga che dall’incarto risulta che, nel corso del procedimento, l’istante abbia richiesto ed ottenuto la documentazione principale dell’inchiesta: sia i verbali del giudice istruttore, sia i documenti medici (lettera del 23.11.1992 dell’allora giudice istruttore al qui istante).

Considerato anche il lungo tempo trascorso, si deve concludere che non è dato un interesse legittimo prevalente per l’istante.

6. L’istanza è respinta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è respinta.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria