Victim's Right to Copy of Seized Medical Records After Criminal Proceeding
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA person, a victim in a concluded criminal proceeding for sexual acts against an incapacitated person, requested the restitution or, alternatively, a copy of their medical records that had been seized by the public prosecutor. The court granted the request, reasoning that under the applicable procedural article, parties to a concluded proceeding are presumed to have a legitimate legal interest justifying inspection or copying of the file, particularly when the request is for a copy to balance the victim's rights against the personal rights of others involved, and thus the victim's request for a copy of the seized medical file was deemed justified.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, art. 66 al. 1 LTF; Victim's Right to Copy of Seized Medical Records After Criminal Proceeding: The court granted the request, reasoning that under the applicable procedural article, parties to a concluded proceeding are presumed to have a legitimate legal interest justifying inspection or copying of the file, particularly when the request is for a copy to balance the victim's rights against the personal rights of others involved, and thus the victim's request for a copy of the seized medical file was deemed justified.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited as the basis for granting the request to access the case files/medical records.
Although not explicitly cited in the final orders, the decision refers to waiving justice fees and costs in section 7, which typically relies on cost provisions (though the text doesn't explicitly quote the cost provision in the dispositive, section 7 dictates the cost outcome based on the victim's status, and the dispositive order 2 states no fees/costs are levied).
Testo completo
Incarto n. 60.2008.140 · Lugano 19 maggio 2008 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25/28.4.2008 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1 tendente ad ottenere la restituzione o la copia della propria cartella medica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di una persona per titolo di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (__________), sfociato in un atto d’accusa del __________ (ACC __________) e in un successivo giudizio di condanna, confermato anche in sede ricorsuale.
2. La qui istante, vittima del reato, chiede la restituzione, subordinatamente la copia, della propria cartella medica, a suo tempo sequestrata dal procuratore pubblico. Data la particolare situazione di vittima, dato anche il carattere personale del documento richiesto, e dato che viene concessa la facoltà di fotocopiarla restando l’originale agli atti, non si giustifica di interpellare altre parti.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
4. Nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (purtroppo quale vittima) al procedimento nel frattempo terminato, ella deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
5. Nel presente caso la richiesta di ricevere almeno copia della cartella medica a suo tempo sequestrata appare giustificata e sorretta da un interesse giuridico legittimo.
6. L’istanza è accolta. La cartella (meglio le cartelle) potranno essere fotocopiate presso la cancelleria di questa Camera.
7. Considerata la qualità di vittima della qui istante, si rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria